Centro di cottura e requisiti di partecipazione, esclusione, stabilità occupazionale (TAR Liguria n. 892 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica, la disponibilità di un centro di cottura per la produzione dei pasti da veicolare costituisce requisito di esecuzione dell’appalto e non requisito di partecipazione, essendo legittimamente esigibile nei confronti dell’aggiudicatario al momento della stipula del contratto. In assenza di una previsione della lex specialis che commini espressamente la sanzione espulsiva, la mancata allegazione del piano di riassorbimento del personale del gestore uscente non comporta l’esclusione del concorrente. La verifica della disponibilità e dell’idoneità del centro di cottura è rimessa alla fase esecutiva del contratto.
Il Fatto
La società seconda classificata e gestore uscente ha impugnato l’aggiudicazione della gara indetta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale per le scuole comunali. Con sette motivi di ricorso ha contestato la mancata esclusione dell’aggiudicataria per carenza di un elemento essenziale dell’offerta, avendo la controinteressata indicato quale centro di cottura una struttura utilizzata solo per le emergenze e priva dei requisiti richiesti. Ha altresì dedotto l’illegittimità del giudizio della commissione, la violazione degli obblighi di stabilità occupazionale e l’indeterminatezza della durata contrattuale, chiedendo l’annullamento degli atti di gara e, in subordine, il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha congiuntamente scrutinato i primi due motivi, entrambi incentrati sulla natura del requisito del centro di cottura per i pasti veicolati. Richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale, ha affermato che la disponibilità di tale struttura configura un requisito di esecuzione dell’appalto, non di partecipazione alla procedura. Decide il tenore testuale della lex specialis: l’art. 4 del capitolato, costruito con il verbo al futuro (“dovrà essere messo a disposizione dall’appaltatore”), rinvia al momento della stipula, mentre il disciplinare non include il possesso del centro tra i requisiti speciali né tra i criteri premianti dell’offerta tecnica, riferendosi il sub-parametro 1.8 al solo “piano delle consegne” in chiave progettuale.
La Corte ha quindi respinto le doglianze subordinate, ritenendo inconferenti le questioni sulla disponibilità pluriennale della struttura e sull’idoneità produttiva: la legge di gara non imponeva di documentare fin dalla presentazione dell’offerta la disponibilità per l’intero arco temporale della commessa, né di comprovarne le caratteristiche, trattandosi di elementi rilevanti solo nella fase di esecuzione contrattuale. Il Tribunale ha accertato che l’aggiudicataria deteneva la cucina in comodato dal Comune proprietario per un periodo coprente la durata base del contratto, avendo ottenuto l’autorizzazione all’uso per il servizio a favore di terzi.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha rilevato che l’offerta conteneva un dettagliato piano delle consegne con orari, chilometri e tempi di percorrenza, nonché l’impegno a programmare i ritiri dei contenitori: la commissione ha quindi legittimamente assegnato il punteggio massimo. Il quarto mezzo è stato dichiarato infondato in via dipendente dai primi tre, correggendosi un errore materiale sul numero del sub-parametro.
In ordine alla clausola sociale, il TAR ha escluso che gli artt. 57 e 102 del d.lgs. n. 36/2023 comminino l’automatica esclusione per la mancata produzione del piano di riassorbimento. La sanzione espulsiva opera solo se la disciplina di gara la preveda espressamente. Nel caso di specie, il disciplinare richiedeva il mero impegno al reimpiego, assunto dalla controinteressata con la sottoscrizione del modello di domanda; il chiarimento n. 2 della stazione appaltante aveva anzi precisato che non era necessario produrre il piano. Infine, la Corte ha respinto la censura sulla durata contrattuale, essendo stata la rettifica a tre anni scolastici e sei mesi adottata prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Nota della Redazione
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