Opere eseguite dopo istanza di condono e ordine di demolizione (TAR Campania n. 1549 del 24.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La pendenza dell’istanza di condono edilizio non inibisce l’esercizio del potere repressivo comunale quando, sul manufatto oggetto di sanatoria, siano state eseguite nuove e ulteriori opere. In tal caso il proprietario, salvo che segua il procedimento previsto dall’art. 35, comma 14, legge n. 47/1985, non può eseguire alcun lavoro di completamento o ampliamento. La mancanza del previo procedimento di legge comporta, quale atto dovuto, l’applicazione della sanzione demolitoria ai sensi degli artt. 27 e 31 d.P.R. n. 380/2001. L’ordinanza di demolizione, in quanto atto vincolato, è sufficientemente motivata con la descrizione delle opere e delle norme violate e non richiede la comunicazione di avvio del procedimento.

Il Fatto

Le ricorrenti, nella qualità di committenti, sono state attinte dall’ordinanza n. 51 del 2023 con cui il Comune ha intimato la demolizione di un manufatto in muratura con copertura in pannelli coibentati e di una discarica di materiali edili di risulta, realizzati su area vincolata. Avverso il provvedimento hanno proposto ricorso articolato in cinque motivi, incentrato sull’assunto che per il medesimo manufatto pende un’istanza di condono presentata nel 1994 e non ancora esitata.

Il Comune si è costituito sostenendo che le opere oggetto di demolizione sono ulteriori e nuove rispetto a quelle coperte dalla sanatoria. In vista dell’udienza ha depositato il provvedimento di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica già accordata nell’ambito del procedimento di condono, poi abbinato al merito su istanza di parte.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla premessa che non è controversa tra le parti l’attuale pendenza dell’istanza di condono. Riconosce l’orientamento secondo cui è illegittimo adottare un provvedimento sanzionatorio repressivo nelle more della definizione della sanatoria, per evitare che l’esecuzione dell’ingiunzione vanifichi un eventuale accoglimento dell’istanza.

Tale orientamento, tuttavia, presuppone una situazione di stabilità delle opere oggetto di condono. Quando l’istante ha eseguito nuove e diverse opere, vengono in rilievo ulteriori considerazioni. Trova applicazione l’art. 35, comma 14, legge n. 47/1985, che consente di completare le opere abusive solo dopo la presentazione della domanda, la notifica al Comune del proprio intendimento, l’allegazione di perizia giurata e il decorso di trenta giorni dalla notificazione.

La giurisprudenza richiamata è inequivoca: il proprietario, salvo che segua tale procedimento, non può effettuare alcun lavoro di completamento o ampliamento dell’immobile abusivo. È la prosecuzione in sé dei lavori ad essere preclusa, a prescindere dal regime edilizio applicabile alle opere. Le ulteriori realizzazioni, ancorché interne o di ridotto impatto urbanistico, devono dirsi abusive e in prosecuzione dell’indebita attività edilizia pregressa, con conseguente obbligo per l’Amministrazione di ordinarne la demolizione.

Ciò non nega in assoluto la possibilità di intervenire su immobili rispetto ai quali pende l’istanza di condono, ma impone che tale possibilità si esplichi nel rispetto delle procedure di legge, segnatamente dell’art. 35 legge n. 47/1985, ancora applicabile per effetto dei rinvii operati dalla successiva legislazione condonistica.

Quanto agli ulteriori motivi, il Collegio esclude il difetto di motivazione: l’ordinanza descrive i luoghi e le norme violate e richiama la natura vincolata dell’area, il che basta a fondarne la legittimità, non essendo richiesta alcuna ulteriore motivazione basata su un interesse pubblico concreto. Parimenti infondato è il difetto d’istruttoria: l’adozione dell’ordinanza di demolizione, avendo natura vincolata, non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento, non potendo la partecipazione del privato determinare alcun esito diverso. Il ricorso è respinto e le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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