Partecipazione comunale a CER in forma cooperativa, parere positivo (Corte dei Conti Sez. contr. Sardegna n. 266 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, chiamata a rendere il parere prescritto dall’art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016, verifica la conformità dell’atto deliberativo ai parametri della necessità della partecipazione per il perseguimento delle finalità istituzionali, della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, dell’efficienza, efficacia ed economicità, nonché della compatibilità con la disciplina europea degli aiuti di Stato. Tale scrutinio va condotto in modo proporzionale alla complessità e alla dimensione finanziaria dell’operazione. L’acquisizione di una quota associativa di modesto valore in una cooperativa di recente costituzione, avente per scopo l’esercizio di una comunità energetica rinnovabile, soddisfa i requisiti di legge quando la delibera renda conto, con adeguata motivazione, del vincolo di scopo e del rispetto del vincolo di attività. Il parere negativo non produce effetti interdittivi: l’amministrazione conserva la facoltà di discostarsene, con obbligo di motivazione analitica e di pubblicazione.
Il Fatto
Il Comune, dopo aver commissionato uno studio di fattibilità tecnico-economica per la costituzione di una comunità energetica rinnovabile, ha manifestato l’intenzione di aderire a una società cooperativa benefit a responsabilità limitata, individuata quale partner tecnico e aggregatore territoriale per l’attivazione e la gestione del servizio di valorizzazione dell’energia condivisa.
Con delibera del Consiglio comunale, l’ente ha disposto di acquisire una quota associativa una tantum di cinquanta euro, assumendo ex novo la qualifica di socio cooperatore. La medesima delibera ha dato atto della possibilità di inserire in futuro i punti di prelievo dell’energia elettrica all’interno della CER, versando la relativa quota per ciascuno. Poiché l’operazione integra l’acquisizione di una partecipazione pubblica in una società già costituita, l’ente ha trasmesso la delibera alla Sezione regionale di controllo per il parere prescritto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente accertato i presupposti soggettivi e oggettivi della propria competenza. La delibera risulta adottata dal Consiglio comunale, pubblicata sul sito dell’ente e sottoposta a consultazione pubblica senza osservazioni: essa è quindi conforme ai requisiti dell’art. 7, commi 1 e 4, d.lgs. n. 175/2016. Sul piano oggettivo, l’operazione attiene all’acquisizione di una partecipazione in una società già esistente.
La Corte ha poi verificato il vincolo tipologico dell’art. 3, comma 1, TUSP, che ammette la partecipazione a società costituite in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa: nel caso di specie la compagine prescelta ha natura cooperativa.
Quanto al profilo finalistico, il Collegio ha ritenuto rispettato il vincolo di scopo dell’art. 4 TUSP: l’adesione è finalizzata alla produzione di un servizio di interesse generale — l’autoproduzione e la condivisione di energia rinnovabile per promuovere l’autoconsumo locale — con benefici ambientali, economici e sociali per il territorio. La Corte ha richiamato il quadro normativo di riferimento, dal d.lgs. n. 199/2021 al d.lgs. n. 210/2021, e la modifica che ha espressamente ammesso le amministrazioni locali tra i soggetti partecipanti a una CER. L’attività societaria è stata ricondotta all’art. 4, comma 2, lett. d), e all’art. 4, comma 7, TUSP, che consente le partecipazioni in società aventi per oggetto prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Sul piano della convenienza economica, la Sezione ha valorizzato la forma cooperativa e lo scopo mutualistico, che attenua il rischio di sbilanciamento verso fini imprenditoriali estranei al modello. Sulla sostenibilità finanziaria, il Collegio ha distinto il profilo oggettivo, riferito alla capacità della società di preservare l’equilibrio tra ricavi e costi, da quello soggettivo, relativo agli effetti sul bilancio dell’ente. Il Business Plan, gli scenari di ricavi e flussi di cassa, la responsabilità limitata alla quota sottoscritta e la copertura nel bilancio di previsione hanno reso la documentazione idonea a suffragare il giudizio. La Sezione ha però richiamato l’onere di monitoraggio gravante sull’ente sull’evolversi della situazione economica della società.
Infine, l’onere motivazionale sulla compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato è stato ritenuto intrinseco al favore che le norme europee e nazionali riservano alle comunità energetiche, anche in ragione dell’invio all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Il Collegio ha pertanto espresso parere positivo, con riserva di ogni altra valutazione nell’esercizio delle funzioni di controllo.
Nota della Redazione
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