Estinzione del giudizio di conto per decorso del quinquennio dal deposito (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 348 del 19.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il termine quinquennale di estinzione, previsto dall’art. 150, comma 1, c.g.c., decorre dal deposito del conto presso la segreteria della sezione e non dalla sua acquisizione al sistema informatico. Ai sensi dell’art. 2, comma 3, dell’Allegato 3 al Codice di giustizia contabile, la disposizione si applica ai conti presentati presso l’amministrazione di competenza a decorrere dal 7 ottobre 2016, a prescindere dall’esercizio cui si riferiscono. L’estinzione ha carattere sostanziale, automatico e oggettivo e opera ex lege, indipendentemente da una pronuncia formale. Il deposito a mezzo PEC, consentito dalla disciplina transitoria, perfeziona la presentazione del conto; il successivo e reiterato invio tramite SIRECO non ha effetto interruttivo o novativo del termine decadenziale.
Il Fatto
La vicenda riguarda il giudizio di conto relativo alla gestione del fondo economale di un ateneo per l’esercizio 2017, reso da un’agente contabile con funzioni di economo. Il conto era stato trasmesso in via telematica nel luglio 2018 e, in un momento successivo, reimmesso nel sistema informatico della Corte, ove gli veniva attribuito un numero di raccolta.
La relazione istruttoria di irregolarità, depositata nel dicembre 2024, muoveva dall’acquisizione a sistema del 2019, ritenendo quella la data di deposito. L’agente contabile, costituitasi, ha eccepito in via preliminare l’estinzione del giudizio per decorso del quinquennio dal primo deposito, contestando nel merito le censure sulla gestione. La questione centrale diviene, così, l’individuazione del dies a quo del termine estintivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo temporale. L’art. 150, comma 1, c.g.c. fissa l’estinzione del giudizio sul conto decorsi cinque anni dal deposito presso la segreteria della sezione, senza che sia stata depositata la relazione di cui all’art. 145, comma 4, c.g.c. o elevate contestazioni. La norma si applica, per espressa previsione dell’art. 2, comma 3, dell’Allegato 3, ai conti presentati dal 7 ottobre 2016.
La Corte ricostruisce il dato fattuale: il conto risulta presentato in via telematica il 17 luglio 2018, come attestato dalla ricevuta PEC, mentre la relazione istruttoria è stata depositata il 3 dicembre 2024. Rileva che a quella data non era ancora entrato in vigore il sistema SIRECO, essendo le direttive tecniche approvate solo con il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 126 del 24 maggio 2022. Trova quindi applicazione la disciplina transitoria del decreto n. 98/2015, che consentiva l’utilizzo della PEC per la presentazione e il deposito dei conti giudiziali.
Il Collegio precisa che, sia qualificando il deposito alla stregua della disciplina generale dell’art. 5 del decreto n. 98/2015, sia considerando il conto come atto processuale ai sensi del comma 8, il perfezionamento sarebbe dovuto avvenire entro il giorno successivo all’invio, con l’assegnazione del numero di protocollo. La presa in carico non si era tuttavia formalmente perfezionata per disfunzioni operative e per la prolungata interruzione del sistema. Da ciò la mancata evidenza, a sistema, del deposito 2018 e il riferimento del magistrato istruttore alla data del 2019.
Su questo punto il Collegio esclude ogni valenza interruttiva o novativa del successivo invio tramite SIRECO. L’interruzione del termine è prevista in via tassativa solo nelle ipotesi contemplate dal legislatore. Riconoscere al reiterato deposito l’effetto di una nuova costituzione in giudizio dell’agente contabile equivarrebbe a introdurre una causa di sospensione non prevista, consentendo una dilazione indefinita del perfezionamento.
Infine, la Corte ritiene irrilevanti la sospensione feriale e quella emergenziale, trattandosi di attività demandata al giudice istruttore in pendenza di giudizio. Respinta l’istanza di oscuramento per difetto di motivazione, il giudizio è dichiarato estinto ai sensi dell’art. 150, comma 1, c.g.c., con nulla sulle spese.
Nota della Redazione
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