Decadenza triennale e difetto di domanda amministrativa nel ricorso pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 256 del 10.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di controversie sui trattamenti pensionistici, la decadenza triennale prevista dall’art. 47, secondo comma, del d.P.R. n. 639/1970, come modificato dall’art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98/2011, con riferimento alle azioni aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito, è evitata non dalla domanda amministrativa ma esclusivamente dalla proposizione dell’azione giudiziaria. Il termine decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte e trova applicazione, per le prestazioni già liquidate, dalla data di entrata in vigore della disposizione. Il ricorso pensionistico è inoltre inammissibile, ai sensi dell’art. 153, primo comma, lett. b), c.g.c., quando manchi la prova della notificazione all’amministrazione del formale atto di diffida a provvedere.
Il Fatto
Il ricorrente, cessato dal servizio come militare, ha agito per ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico privilegiato in godimento dal 2009. Con decreto del Ministero della Difesa n. 387 del 25 marzo 2009 era stata riconosciuta la riliquidazione con decorrenza 1° luglio 1990, a seguito di istanza di aggravamento. Secondo il ricorrente, l’istituto previdenziale non avrebbe dato piena esecuzione al provvedimento, continuando a erogare il trattamento ordinario e non quello riliquidato, con una differenza stimata in sede di perizia.
Dopo la declinatoria di giurisdizione del giudice del lavoro in favore del giudice contabile, il ricorrente ha riassunto il giudizio davanti alla Sezione giurisdizionale, riproponendo le domande di riliquidazione, interessi e quantificazione mediante CTU. L’INPS ha eccepito la decadenza ex art. 47 del d.P.R. n. 639/1970, la carenza di preventiva domanda amministrativa ex art. 153 c.g.c., la genericità della richiesta e, in subordine, la prescrizione quinquennale.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile ha dichiarato il ricorso inammissibile, accogliendo le eccezioni preliminari dell’istituto previdenziale. Sul primo profilo, la Corte ha richiamato il testo dell’art. 47 del d.P.R. n. 639/1970, nel testo introdotto dall’art. 4 del d.l. n. 385/1992, e la clausola di estensione introdotta dall’art. 38 del d.l. n. 98/2011, che assoggetta alla decadenza anche le azioni relative a prestazioni riconosciute solo in parte o al pagamento di accessori del credito, con decorrenza dal riconoscimento parziale o dal pagamento della sorte.
La Corte ha richiamato la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui, in tema di adeguamento o ricalcolo di prestazioni già riconosciute, la decadenza è evitata non dalla domanda amministrativa ma solo dalla proposizione dell’azione giudiziaria (Cass. civ., sez. lavoro, n. 22820 del 2021). Ha inoltre richiamato il principio per cui il termine triennale, per le prestazioni già liquidate, opera solo a partire dall’entrata in vigore della disposizione (Cass. civ., sez. lavoro, n. 17430 del 2021).
Nel caso concreto, il termine ha preso a decorrere dal provvedimento ministeriale di riliquidazione, o comunque dalla data di entrata in vigore della norma del 2011. L’azione giudiziaria è stata proposta con ricorso depositato nel giugno 2021, oltre il termine triennale. Da qui la inammissibilità per decadenza.
Sotto un secondo e autonomo profilo, la Corte ha rilevato la violazione dell’art. 153, primo comma, lett. b), c.g.c., che impone l’inammissibilità del ricorso quando si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero non sia trascorso il termine dalla notificazione del formale atto di diffida. L’atto di diffida del 2017 invocato dal ricorrente non risulta essere stato notificato, non avendo egli fornito alcuna prova, neppure dopo il rinvio dell’udienza disposto proprio a tal fine.
Le spese di giudizio sono state compensate ai sensi dell’art. 31, terzo comma, c.g.c..
Nota della Redazione
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