Conto giudiziale su azioni e disponibilità giuridica del consegnatario (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 121 del 10.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di titoli azionari e quote di partecipazione detenute da enti pubblici non è il soggetto che ne ha la mera disponibilità materiale, bensì colui che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i diritti connessi alla partecipazione sociale. Nei comuni, in mancanza di nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, tale qualità spetta al sindaco, quale organo di vertice dell’amministrazione, o a un suo delegato, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Il conto giudiziale deve essere reso anche per i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, persistendo l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio sul conto reso da un soggetto privo della qualità di consegnatario.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale per l’esercizio 2021 del consegnatario di azioni di una società partecipata da un comune, reso dal direttore generale della medesima società. Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso al Collegio, ai sensi dell’art. 145, comma 4, c.g.c., la preliminare valutazione sulla procedibilità del giudizio.
Il relatore ha segnalato un più recente orientamento contabile secondo cui alla resa del conto sarebbe tenuto non il consegnatario dei titoli nella loro materialità, ma il soggetto che ne ha la disponibilità giuridica, in quanto incaricato di esercitare i diritti dell’azionista. Il Procuratore regionale ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità, rilevando che il conto è stato reso da un soggetto non qualificabile come consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione dell’ente e, dunque, non legittimato a rendere il conto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione della corretta individuazione del consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione. Richiamando il proprio consolidato orientamento, la Corte precisa che tale figura non coincide con chi detiene materialmente i titoli, ma con chi ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista.
Il percorso argomentativo si fonda su un indirizzo espresso da diverse sezioni giurisdizionali contabili (sez. Toscana n. 349 del 2023, n. 127 del 2020 e n. 17 del 2010; sez. Veneto n. 99 del 2019 e n. 122 del 2017; sez. Molise n. 64 del 2017). In particolare, si richiama il principio secondo cui, per il comune, in mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il sindaco, quale organo di vertice dell’amministrazione, ad assumere la veste di agente contabile.
Tale conclusione trova ora conferma nell’espressa previsione dell’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui per le partecipazioni degli enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato. L’agente contabile consegnatario di azioni svolge infatti un’attività di gestione e non di mera detenzione, rappresentando l’ente alle riunioni societarie ed esercitando, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione.
Da ciò discende che il conto deve contenere non solo la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio e il motivo delle variazioni, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche. In coerenza, la Corte ribadisce che il conto va reso anche per i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, poiché persiste l’esigenza informativa sui poteri di gestione.
Su queste basi il Collegio dichiara improcedibile il giudizio relativo al conto in esame, in quanto reso da un soggetto privo della qualità di consegnatario. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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