Decesso in servizio e pensione di inabilità: nessuna automatica equiparazione (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 75 del 20.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decesso del dipendente in costanza di servizio non integra di per sé il presupposto della assoluta inabilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa richiesto dall’art. 2, comma 12, l. n. 335/1995 ai fini del ricalcolo della pensione. La cessazione dal servizio per morte non equivale alla cessazione per inidoneità assoluta, poiché il diritto dei superstiti presuppone l’accertamento della condizione invalidante già esistente prima del decesso. Non è configurabile un automatismo tra evento morte e maturazione del beneficio, altrimenti ogni decesso in attività di lavoro genererebbe il diritto. Grava sui superstiti l’onere di provare la patologia invalidante, che il giudice valuta sulla documentazione prodotta.
Il Fatto
La ricorrente, vedova di un militare deceduto in costanza di servizio e genitore esercente la potestà sulle figlie minori, agisce in proprio e per le figlie. Le era stata liquidata la pensione indiretta sulla base degli anni effettivamente lavorati dal marito.
Ha quindi chiesto all’INPS il ricalcolo della pensione ai sensi dell’art. 2, comma 12, l. n. 335/1995, sostenendo che il decesso in servizio integrasse la cessazione per assoluta inidoneità a ogni attività lavorativa. Restata l’amministrazione silente, ha proposto ricorso davanti alla Corte dei conti per ottenere l’accertamento del diritto e la condanna al pagamento delle differenze, con interessi e rivalutazione. L’INPS ha resistito richiamando la propria circolare.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla constatazione che la ricorrente non ha offerto alcuna prova dell’esistenza, in capo al de cuius, di una condizione di inabilità tale da renderlo, prima della morte, nell’assoluta impossibilità di svolgere attività lavorativa nei sensi della norma invocata. Il ricorso si fonda su un sillogismo che l’evento morte assume come prova implicita delle condizioni invalidanti.
Tale assunto non coglie nel segno. Accoglierlo porterebbe alla conseguenza paradossale che tutti coloro i quali decedano in costanza di lavoro maturerebbero il diritto al beneficio. La cessazione per morte non si converte automaticamente nella cessazione per inidoneità lavorativa.
La Corte passa poi agli atti allegati. Da questi emerge che il marito della ricorrente è deceduto per un arresto cardiocircolatorio, e non per la patologia tumorale appena accennata nel ricorso. Di questa patologia, peraltro, alcuna documentazione medica è stata prodotta in giudizio.
Manca dunque la prova della patologia invalidante che in astratto avrebbe potuto fondare la richiesta. Il ricorso è pertanto rigettato, perché palesemente infondato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nei confronti dell’INPS secondo il dispositivo.
Nota della Redazione
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