Discarico dell’agente contabile per irregolarità formali superate in giudizio (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 179 del 30.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, le irregolarità attinenti alla sequenza procedimentale di deposito prevista dall’art. 139, comma 2, cod. giust. cont. non precludono il discarico dell’agente contabile quando la documentazione prodotta in giudizio dimostri la sostanziale regolarità della gestione. L’omesso deposito della relazione dell’organo di controllo interno, richiesta dalla medesima disposizione, è riferibile all’amministrazione e non all’agente contabile. La mancata sottoscrizione del conto è superata dalla prova dell’avvenuto invio e della consegna del documento. Le carenze del verbale di passaggio delle consegne non impediscono l’approvazione del conto ove risulti attestata la coincidenza dei saldi finali e iniziali tra tesoriere cessante e subentrante.

Il Fatto

Il giudizio di conto ha ad oggetto il rendiconto n. 62649, reso dalla banca tesoriera del Comune di Monticello Conte Otto per il periodo 01.01.2018–28.02.2018, relativo all’ultima gestione dell’agente contabile. Il Magistrato istruttore, con relazione di irregolarità, chiedeva l’iscrizione a ruolo di udienza, rilevando plurimi profili: impossibilità di verificare la tempestività del deposito, mancata sottoscrizione del conto, assenza del visto di regolarità e del provvedimento di parificazione, mancanza del verbale di passaggio delle consegne tra tesoriere cessante e subentrante e omessa relazione dell’organo di controllo interno.

L’amministrazione comunale e l’agente contabile depositavano memorie difensive, documentando la parificazione anteriore all’approvazione del rendiconto, l’invio telematico del conto e la consegna cartacea, nonché la coincidenza dei saldi attestata nel verbale di verifica trimestrale di cassa.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio verifica la sussistenza dei presupposti dell’art. 147, comma 3, lett. b), c.g.c., che impone la fissazione dell’udienza per i conti relativi all’ultima gestione degli agenti contabili. Si tratta di adempimento di carattere sostanziale, finalizzato alla presa d’atto formale della chiusura della gestione, tanto nell’interesse dell’amministrazione quanto dell’agente stesso, onde evitare commistioni e responsabilità con la gestione del subentrante.

Nel merito, la Corte ritiene superabili tutte le contestazioni alla luce della documentazione prodotta. Il provvedimento di parifica risulta assunto in data 16.04.2019, dunque prima dell’approvazione del rendiconto 2018 avvenuta il 29.04.2019. La firma digitale apposta dal responsabile del settore finanziario attestava il mero caricamento nel sistema, non il momento della parifica.

Quanto alla mancata sottoscrizione, i rilievi sono superati dall’acquisizione della e-mail con cui la banca, in data 30.01.2019, trasmetteva il conto consuntivo definitivo in formato elettronico, invitando al ritiro del cartaceo, e del verbale di avvenuta consegna del 27.02.2019. Le carenze del verbale di passaggio delle consegne non impediscono l’approvazione, stante l’attestazione dell’organo di revisione sulla coincidenza dei saldi finali al 28.02.2018 con quelli iniziali del nuovo tesoriere.

L’irregolarità relativa al mancato deposito della relazione dell’organo di controllo interno è riferibile all’amministrazione e non all’agente contabile, secondo l’orientamento della stessa Sezione (sentenza n. 198/2024). La Corte richiama altresì l’ordinanza n. 15 del 2023, che indicava il contenuto preferibile di tale relazione: verifica della regolarità formale del conto, corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili, tipologia delle entrate e uscite, ogni evenienza alterante l’assetto contabile.

Non sussistendo irregolarità addebitabili all’agente, il conto è approvato con discarico e accertamento delle rimanenze finali, demandando agli organi responsabili dell’ente locale il puntuale adempimento degli obblighi di legge. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, trattandosi di giudizio da iscrivere obbligatoriamente a ruolo di udienza ai sensi dell’art. 147, comma 3, lett. b), c.g.c..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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