Pensione privilegiata eredi: causalità da servizio non presunta per tubercolosi (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 567 del 20.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione privilegiata, la dipendenza da causa di servizio di una patologia non può essere affermata sulla base di allegazioni generiche, quando l’infermità abbia eziologia multifattoriale e ampia diffusione ambientale. Il riconoscimento richiede la prova del nesso causale tra il servizio prestato e la malattia, non essendo sufficiente la mera compatibilità tra mansioni svolte e rischio infettivo. Ai fini della pensione di reversibilità, l’art. 92, primo comma, d.P.R. n. 1092/1973 subordina l’accoglimento della domanda all’accertamento dell’interdipendenza tra la patologia che ha causato il decesso e quella già oggetto del riconoscimento. L’onere probatorio grava sul ricorrente; la consulenza tecnica d’ufficio, ove congrua e non contestata, integra elemento decisivo a sostegno del rigetto.
Il Fatto
Gli eredi di un dipendente dell’Amministrazione scolastica, già in servizio come ausiliario, hanno agito davanti alla Corte dei conti per ottenere l’attribuzione della pensione privilegiata, diretta e di reversibilità, per tre patologie: tubercolosi cavitaria polmonare, diabete mellito e cirrosi epatica. Il de cuius aveva chiesto nel 1991 il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per la sola tubercolosi, decedendo poi nel 1995.
La dipendenza causale era stata inizialmente riconosciuta dal Provveditorato agli studi, ma il Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie aveva espresso parere negativo per tutte e tre le patologie e il Ministero aveva emesso diniego nel 2002. Gli eredi hanno censurato quel diniego valorizzando le mansioni di pulizia e vigilanza e il possibile contatto con persone o materiale infetto.
La Motivazione della Corte
La Corte ha innanzitutto verificato la tempestività della domanda, ritenendo che l’accertamento della dipendenza da causa di servizio fosse stato richiesto, per ciascuna infermità, entro il limite quinquennale sancito dall’art. 184 d.P.R. n. 1092/1973. Ha poi precisato la struttura delle domande: per diabete e cirrosi viene postulata solo l’interdipendenza dalla tubercolosi, mentre di quest’ultima si prospetta la diretta dipendenza eziologica dal servizio.
Sul punto centrale, la Corte ha ritenuto insufficienti e generiche le circostanze fattuali dedotte. La consulenza del Collegio Medico Legale ha evidenziato che la tubercolosi si trasmette principalmente per via aerea, tramite secrezioni respiratorie, saliva, starnuto o tosse. Poiché la realtà igienico-sanitaria e l’incidenza della malattia nella regione di appartenenza del dante causa all’epoca dell’esposizione erano significativamente peggiori rispetto ai livelli attuali, la trasmissione in ambiente scolastico resta una mera ipotesi, non provata.
Neppure i periodi di assenza dal servizio riferiti dall’istituto scolastico hanno valore dimostrativo: essi confermano soltanto che all’epoca il dipendente era affetto da tubercolosi in forma attiva, circostanza pacifica. Un ulteriore elemento a sfavore è rappresentato dal diabete, incluso dal consulente tra i fattori di alto rischio di sviluppo della malattia tubercolare attiva, potendo la forma latente risalire a vari anni prima della manifestazione.
La Corte ha inoltre respinto la domanda di reversibilità. Ai sensi dell’art. 92, primo comma, d.P.R. n. 1092/1973, essa sarebbe stata accoglibile solo ove fosse stata accertata l’interdipendenza tra la tubercolosi e le patologie che hanno provocato il decesso, leucemia mieloide acuta ed epatite cronica. Anche su questo punto il consulente si è espresso negativamente, con motivazioni congrue e non contestate dalla parte ricorrente, sicché la domanda è stata integralmente rigettata, con compensazione delle spese per la peculiarità del caso.
Nota della Redazione
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