Motivazione incomprensibile sulla decorrenza degli interessi negli appalti pubblici (Cass. civ. Sez. I n. 1437 del 21.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
È denunciabile in Cassazione, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosi nelle ipotesi di mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, di motivazione apparente, di contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e di motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. Integra quest’ultima ipotesi la sentenza che individui il termine di decorrenza degli interessi moratori facendo riferimento a una presunta pluralità di certificati di collaudo, in contrasto con l’unicità dell’atto finale di collaudo. Una volta accertato il vizio di motivazione, resta assorbita la censura di violazione dell’art. 1372 c.c. e delle pattuizioni contrattuali, dovendo il giudice del rinvio procedere a una nuova individuazione del termine di decorrenza degli interessi.

Il Fatto

Una società, già concessionaria di lavori pubblici, agisce per ottenere il pagamento del saldo del corrispettivo di concessione, deducendo che l’ente concedente aveva operato, in via cautelativa e fuori dalle previsioni contrattuali, ritenute provvisorie sui certificati di pagamento dei lavori. Il primo giudice respinge la domanda, ritenendo la pretesa non più azionabile per mancata iscrizione della riserva in contabilità.

La Corte d’appello di Napoli accoglie il gravame e condanna l’ente al pagamento della somma dovuta, oltre interessi di mora decorrenti dal trentesimo giorno successivo all’approvazione di ogni singolo certificato di collaudo. Avverso tale statuizione la società ricorre per cassazione, dolendosi della sola parte relativa alla decorrenza degli interessi.

La Motivazione della Corte

Con unico motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c., e, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., la violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c. La censura si concentra sulla parte della decisione che fissa la decorrenza degli interessi dal certificato di collaudo anziché dai singoli stati di avanzamento dei lavori.

La Corte muove dal principio per cui è denunciabile in sede di legittimità solo l’anomalia motivazionale che si sia tramutata in violazione di legge costituzionalmente rilevante, richiamando Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e, da ultimo, Sez. I n. 7090 del 2022. Il vizio rileva nelle sole ipotesi di mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.

Nel caso di specie ricorre proprio quest’ultima ipotesi. La decisione impugnata individua il termine di decorrenza degli interessi con un riferimento irrimediabilmente oscuro, evocando una ipotetica pluralità di certificati di collaudo, la cui concreta configurabilità contrasta direttamente con l’unicità dell’atto finale di collaudo.

L’opacità non è superabile in via interpretativa. La ricorrente intende ricollegare la decorrenza al trentesimo giorno successivo all’emissione bimestrale dei singoli stati di avanzamento, mentre la controricorrente indica come termine il certificato di collaudo. L’individuazione concreta del dies a quo resta così irrimediabilmente preclusa.

Accertato il vizio di motivazione, resta assorbito l’ulteriore profilo riferito alla violazione dell’art. 1372 c.c. e delle pattuizioni tra le parti. La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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