Risarcimento per illegittimo concorso pubblico: prescrizione e inerzia del ricorrente (TAR Campania n. 1405 del 30.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di domanda risarcitoria per lesione di interessi legittimi fondata su fatti illeciti anteriori all’entrata in vigore del codice del processo amministrativo, non opera il termine decadenziale di centoventi giorni di cui all’art. 30, comma 3, c.p.a., ma il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. Il ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento interrompe la prescrizione, ma se il giudizio si estingue l’effetto interruttivo non si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza di merito, ai sensi del comma 3 dell’art. 2945 c.c., restando fermo l’effetto interruttivo alla sola data di notifica. La mancata coltivazione del giudizio di annullamento, protratta nel tempo, integra condotta negligente e determina l’irrisarcibilità dei danni che sarebbero stati evitabili con l’ordinaria diligenza.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla partecipazione del ricorrente a un concorso pubblico indetto dall’A.S.L. per la copertura di quattro posti di terapista della riabilitazione. Dopo l’approvazione della graduatoria e l’accoglimento dell’istanza di accesso, il ricorrente rilevò che l’elaborato a lui attribuito e posto a base dell’esclusione non era quello da lui redatto. Proposto giudizio di querela di falso, il Tribunale ordinario dichiarò la non appartenenza al ricorrente di tale elaborato.
Il ricorrente convenne poi l’A.S.L. dinanzi al giudice ordinario per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall’illegittimo svolgimento del concorso. Il giudice ordinario dichiarò il difetto di giurisdizione, ravvisando una posizione di interesse legittimo. Il ricorrente ha quindi riproposto la domanda dinanzi al giudice amministrativo, che ha trattenuto la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio afferma anzitutto la giurisdizione del giudice amministrativo, condividendo le considerazioni del giudice civile sulla riconducibilità della condotta contestata all’esercizio del potere amministrativo. Ritiene inoltre tempestive le eccezioni dell’A.S.L., poiché nel processo amministrativo il termine di costituzione delle parti intimate ex art. 46 c.p.a. non ha carattere perentorio e la translatio iudicii non impedisce di sollevare eccezioni prima precluse dinanzi al giudice civile.
Nel merito il ricorso è respinto per l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione. La Corte esclude l’applicabilità del termine decadenziale dell’art. 30, comma 3, c.p.a. ai fatti anteriori all’entrata in vigore del codice, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 6/2015, e applica il termine quinquennale dell’art. 2947 c.c. Il dies a quo viene individuato nel 2002, quando, all’esito dell’accesso, il ricorrente apprese l’erronea attribuzione dell’elaborato.
Neppure il ricorso per annullamento proposto nel 2002 giova al ricorrente. Poiché il giudizio è stato dichiarato estinto ex art. 78, comma 2, c.p.a., l’effetto interruttivo non si è protratto fino al passaggio in giudicato della sentenza di merito ex art. 2945, comma 2, c.c., restando fermo alla data di notifica. Il termine era dunque spirato quando il ricorrente ha notificato l’atto di citazione nel 2015. La Corte esclude altresì che il dies a quo possa spostarsi alla pubblicazione della sentenza sulla querela di falso, che si è limitata a dichiarare la non appartenenza dell’elaborato senza accertare l’illegittimità degli atti dell’A.S.L.
Ad abundantiam, il ricorso sarebbe comunque infondato. La condotta del ricorrente, consistita nella mancata riattivazione del giudizio di annullamento, integra l’omessa utilizzazione degli strumenti di tutela e rende irrisarcibili i danni evitabili con l’ordinaria diligenza, secondo i principi dell’Adunanza Plenaria n. 3/2011 richiamati dalla giurisprudenza successiva. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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