Improcedibile l’ottemperanza se il bene della vita è già conseguito (TAR Calabria n. 1372 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il ricorrente, nelle more del giudizio, abbia conseguito il bene della vita perseguito mediante una nuova procedura selettiva, con stipula del relativo contratto. La domanda di ottemperanza non può essere convertita in domanda di risarcimento del danno quando l’istanza sia proposta con nota non notificata all’amministrazione nei cui confronti la pretesa è avanzata, restando così l’azione risarcitoria non ritualmente spiegata. L’art. 112, comma 3, cod. proc. amm. consente di proporre in sede di ottemperanza l’azione risarcitoria, ma tale azione deve essere ritualmente introdotta.
Il Fatto
Con sentenza del 7 aprile 2025, n. 644, il TAR Calabria aveva accolto il ricorso del ricorrente, annullando l’art. 3 del Regolamento Arcea sulle progressioni verticali in deroga e l’art. 4, comma 2, del bando, nella parte in cui prevedevano la valutazione dei titoli di studio pertinenti al profilo da ricoprire, oltre al decreto di approvazione della graduatoria nella parte di interesse.
Il ricorrente vittorioso ha quindi promosso il giudizio di ottemperanza, lamentando l’elusione della sentenza per avere l’amministrazione annullato la graduatoria per intero anziché nella sola parte di interesse. Nelle more, la sentenza è passata in cosa giudicata e l’amministrazione ha indetto una nuova selezione, di cui il ricorrente è risultato vincitore, con stipula del nuovo contratto. Costituitasi la controinteressata, l’amministrazione non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rileva che l’intero ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il ricorrente, infatti, non ha più interesse a che sia ordinata l’esecuzione della sentenza, avendo già ottenuto il bene della vita perseguito mediante la partecipazione alla nuova procedura indetta.
La domanda di ottemperanza, tuttavia, non può essere convertita in domanda di risarcimento del danno, come pure richiesto. Gli elementi dell’azione spiegata con il ricorso non contengono quegli elementi di fatto e di diritto idonei a ritenere che il privato perseguisse il diritto al risarcimento.
Il Collegio osserva che l’art. 112, comma 3, cod. proc. amm. autorizza la parte ricorrente a proporre in sede di ottemperanza, anche in unico grado, l’azione di risarcimento dei danni connessi all’impossibilità o alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione.
Tale azione, però, deve essere pur sempre ritualmente proposta. Nel caso di specie la parte ha richiesto la conversione con nota non notificata all’Ente nei cui confronti la domanda era stata proposta. Ne consegue che l’azione risarcitoria non può dirsi ritualmente spiegata.
Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese di lite tra tutte le parti, stante l’esito in rito del giudizio.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.