Rinnovazione procedura selettiva per vizi sostanziali di valutazione: difetto di fumus (TAR Puglia n. 228 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È priva di fumus boni juris l’istanza cautelare avverso il provvedimento con cui l’amministrazione, all’esito di una procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, non approva gli atti della selezione e ne dispone la rinnovazione ad opera di una nuova Commissione, qualora il provvedimento si fondi sull’accertamento di incongruenze e violazioni dei criteri di valutazione previamente stabiliti, e non già su meri errori materiali o aritmetici. In tal caso, la correzione degli errori e la rimozione delle irregolarità non costituiscono rimedio satisfattivo, essendo necessaria e imprescindibile la rinnovazione dell’intera procedura valutativa. Difetta altresì il periculum in mora quando la rinnovazione della valutazione non sia ancora avvenuta, non potendosi configurare un pregiudizio grave e irreparabile in pendenza del procedimento di rinnovazione.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato in tenure track (RTT), indetta dall’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. Il candidato risultato vincitore all’esito delle operazioni della Commissione valutatrice impugnava il decreto rettorale con cui l’Ateneo, anziché approvare gli atti della selezione, aveva disposto la non approvazione degli stessi e la rinnovazione dell’intera procedura ad opera di una nuova Commissione in diversa composizione. Il ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento e l’accertamento del proprio diritto a essere individuato quale vincitore della selezione, deducendo che l’amministrazione avrebbe dovuto limitarsi a correggere errori materiali o aritmetici riscontrati nei verbali della Commissione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo il ricorso non assistito dal prescritto fumus boni juris. Il collegio ha rilevato che il provvedimento di non approvazione e di rinnovazione non si fonda esclusivamente su errori nell’attribuzione dei punteggi ai prodotti scientifici e ai titoli dichiarati dai candidati, ma anche su più ampie incongruenze e violazioni dei criteri di valutazione che la Commissione stessa aveva previamente stabilito.
Tale accertamento, ad avviso del Tribunale, rende la rinnovazione dell’intera procedura valutativa una misura necessaria e imprescindibile, non potendo trovare rimedio nella mera correzione degli errori materiali o aritmetici come auspicato dal ricorrente. La natura sostanziale dei vizi riscontrati, e non meramente formale, legittima pertanto la scelta dell’amministrazione di procedere a una nuova valutazione con una Commissione in diversa composizione.
Il TAR ha inoltre escluso la sussistenza del periculum in mora, rilevando che la rinnovazione della valutazione non è ancora avvenuta. In assenza di un’attualità del pregiudizio lamentato, non ricorrono i presupposti per la concessione della misura cautelare richiesta. Il Collegio ha infine compensato le spese della fase cautelare, considerata la natura della controversia.
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Nota della Redazione
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