Decreto ingiuntivo non esecutivo e inopponibilità al fallimento (Cass. civ. Sez. I n. 2225 del 30.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale soltanto nel momento in cui il giudice, verificata la regolarità della notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c., con un’attività di natura giurisdizionale che non può essere surrogata dal giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Ne consegue che il decreto ingiuntivo privo di tale dichiarazione prima della sentenza dichiarativa di fallimento è inopponibile alla massa dei creditori, non rilevando né la concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 642 c.p.c., né la mancata tempestiva opposizione. L’inopponibilità del titolo si estende all’ipoteca giudiziale iscritta in sua forza e alle relative spese.
Il Fatto
Una società creditrice aveva ottenuto dal Tribunale di Piacenza un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nei confronti di una s.a.s. ancora in bonis e mai opposto. In forza di quel titolo aveva iscritto ipoteca su un immobile dell’ingiunta, prima che questa fosse dichiarata fallita. Ammesso il credito al chirografo dal giudice delegato, la creditrice proponeva opposizione ex art. 98 l. fall. per ottenere la collocazione ipotecaria.
Il Tribunale di Pavia, con decreto del 9/12/2019, rigettava l’opposizione, rilevando che la formula di definitiva esecutorietà ex art. 647 c.p.c. era stata apposta in data successiva alla sentenza dichiarativa di fallimento. La creditrice ricorreva per cassazione con tre motivi, deducendo la consolidazione dell’ipoteca, la disparità di trattamento tra creditori e l’omesso esame del proprio intervento nella procedura esecutiva immobiliare.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c., avendo il tribunale deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza consolidata, senza che le censure offrano elementi per mutare orientamento.
Richiamati i principi espressi da Cass. n. 8260 del 2024 e Cass. n. 24157 del 2020, la Corte ribadisce che l’opponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo non opposto decorre dalla data di emissione del provvedimento di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., poiché con esso il giudice compie una verifica del contraddittorio e della regolarità della notificazione che determina il passaggio in giudicato del decreto. Non è dunque opponibile alla procedura fallimentare il decreto privo di tale esecutorietà prima della dichiarazione di fallimento, non rilevando la provvisoria esecutorietà ex art. 642 c.p.c. né la mancata opposizione (Cass. n. 21583 del 2018).
L’esecutorietà ex art. 647 c.p.c. costituisce una vera e propria attività giurisdizionale che si pone come ultimo atto del processo d’ingiunzione, alla quale non può surrogarsi il giudice delegato in sede di accertamento del passivo (Cass. n. 1774 del 2018; Cass. n. 25191 del 2017). Il decreto è quindi titolo inoppugnabile solo a seguito di quella dichiarazione, non essendo equiparabile alla sentenza non irrevocabile ex art. 96, comma 2, n. 3, l. fall., con la conseguenza che, intervenuto il fallimento, ogni credito deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi dell’art. 52 l. fall. (Cass. n. 23202 del 2013; Cass. n. 1650 del 2014).
Né sussiste la prospettata disparità di trattamento, essendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 45 l. fall. e 647 c.p.c. per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., risultando l’interpretazione coerente con il principio di cristallizzazione degli effetti del fallimento e con l’esigenza di certezza dei rapporti patrimoniali. Analogamente esclusa è la violazione dell’art. 1, protocollo n. 1, CEDU, non essendo l’aspettativa del creditore alla prelazione ipotecaria assistita da base legale (Cass. n. 21583 del 2018).
La Corte precisa infine che l’inopponibilità del decreto ingiuntivo si estende all’ipoteca giudiziale iscritta in forza dello stesso e alle relative spese, con conferma del rigetto dell’opposizione e della collocazione chirografaria del credito.
Nota della Redazione
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