Accise, esenzione provata aliunde senza misuratori fiscali (Cass. civ. Sez. V n. 2224 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accise, il diritto all’esenzione prevista dall’art. 22 T.U.A. non è precluso dalla mancata installazione o dal mancato funzionamento dei misuratori fiscali nel periodo di imposta. Gli adempimenti e le prescrizioni tecniche imposte all’Amministrazione non costituiscono presupposto indefettibile del sorgere della posizione giuridica soggettiva agevolata. Spetta al contribuente provare, anche mediante prova critica ex art. 2729 cod. civ. e documentazione di provenienza terza, la destinazione effettiva del prodotto all’uso agevolato. Il difetto di misurazione non integra inversione dell’onere della prova ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., né giustifica il disconoscimento del beneficio in assenza di condotte del contribuente volte a eludere i controlli.

Il Fatto

Una società, titolare di un impianto galleggiante di rigassificazione e stoccaggio di gas naturale liquefatto, chiedeva il rimborso dell’imposta di fabbricazione sul gasolio impiegato a bordo per la produzione di energia elettrica nel periodo compreso tra il 06.08.2013 e il 26.11.2013. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva negato l’agevolazione rilevando che il prodotto era stato utilizzato prima dell’installazione del misuratore fiscale.

La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della società. La Commissione Tributaria Regionale della Toscana accoglieva l’appello, ritenendo che la destinazione del gasolio potesse essere provata aliunde, mediante argomentazioni logiche e documentazione, stante l’impossibilità di una prova documentale diretta. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, contestando la perplessità della motivazione, la violazione delle regole sull’onere probatorio e la contraddizione con gli artt. 55 e 58 T.U.A.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta congiuntamente i tre motivi, respingendoli. Il nucleo della questione riguarda la qualificazione della motivazione del giudice di merito: secondo l’Agenzia, la Commissione avrebbe accertato non già la destinazione agevolata del prodotto, ma soltanto l’impossibilità di un uso diverso, addossando di fatto all’Amministrazione un onere probatorio che non le compete.

I giudici di legittimità respingono questa lettura. La Commissione, preso atto dell’assenza di un’attestazione di pubblici ufficiali, è ricorsa alla prova critica: dal fatto noto ha risalito il fatto da provare, valorizzando le argomentazioni della società sull’inutilizzabilità del gasolio per scopi diversi dalla produzione elettrica, sull’assenza di navi accostate al terminale e sulla fase di rodaggio dell’impianto. Non si tratta di motivazione perplessa, ma di un corretto uso del ragionamento presuntivo che ammette valutazioni volte a escludere fatti impeditivi.

Quanto al secondo motivo, la Corte esclude ogni violazione dell’art. 2697 cod. civ. La società ha prodotto documentazione di provenienza terza e a base tecnica: dichiarazioni dell’armatore, estratto del registro nautico, rapporto al Ministero dell’Ambiente, dichiarazioni della Capitaneria di Porto e di un consorzio universitario. Non vi è inversione dell’onere probatorio, ma applicazione della prova critica da parte del soggetto su cui grava la dimostrazione dei fatti costitutivi dell’esenzione.

Sul terzo motivo, la Corte richiama il principio già affermato in materia di imposta erariale di consumo: la mancata ottemperanza alle prescrizioni sugli apparecchi di misura non produce effetti preclusivi del diritto alle agevolazioni. Tali adempimenti non sono condizione sine qua non del diritto, che può essere esercitato con gli altri mezzi istruttori offerti dall’ordinamento, dimostrando le quantità impiegate per usi esenti (Cass. n. 12431 del 2007; Cass. n. 19321 del 2011; Cass. n. 24517 del 2023).

La Corte aggiunge un’importante precisazione di sistema: i poteri di controllo e l’imposizione dei misuratori possono condurre al disconoscimento dell’esenzione solo in presenza di condotte elusive o non conformi alle prescrizioni impartite per l’installazione in tempi ragionevoli. Nel caso concreto nulla di tutto ciò è contestato: il funzionamento dei misuratori è accertato dal 26.11.2013, a fronte di un impianto operativo dall’agosto 2013 e di una richiesta di adeguamento proveniente dalla stessa Amministrazione. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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