Spese di lite non dovute al contumace vittorioso in sede di reclamo (Cass. civ. Sez. I n. 2016 del 28.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La condanna alle spese processuali, a norma dell’art. 91 cod. proc. civ., presuppone che la parte abbia effettivamente svolto un’attività processuale per ottenere il riconoscimento di un proprio diritto. Essa non può quindi essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, che non ha sopportato spese suscettibili di rimborso. Quanto ai presupposti dimensionali del fallimento, l’onere della prova del mancato superamento delle soglie di cui all’art. 1, secondo comma, l.fall. grava sul debitore, poiché la regola generale è l’assoggettamento a fallimento. I bilanci dell’ultimo triennio costituiscono strumento di prova privilegiato, ma non prova legale: se il giudice di merito li reputa motivatamente inattendibili, l’imprenditore resta onerato della dimostrazione della non fallibilità.
Il Fatto
Una società creditrice per poco più di euro 52.693,04 chiede al Tribunale di Civitavecchia il fallimento di un’impresa commerciale in liquidazione. L’imprenditrice non si costituisce e il tribunale ne dichiara il fallimento con sentenza n. 17/2022.
La società fallita propone reclamo, chiedendo la revoca della dichiarazione. Nessuno si costituisce in quella fase. La Corte d’Appello di Roma rigetta il reclamo e condanna la reclamante alle spese del grado. La società ricorre per cassazione con tre motivi, deducendo la violazione delle soglie di fallibilità, l’omesso esame di fatti decisivi e l’ingiustificata condanna alle spese del reclamo, dove le controparti erano rimaste contumaci.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, connessi, investono il riscontro del superamento delle soglie di fallibilità. La Corte richiama l’insegnamento per cui l’onere di provare il mancato raggiungimento dei presupposti dimensionali grava sul debitore, perché la regola generale è la fallibilità dell’imprenditore commerciale. La natura officiosa del procedimento prefallimentare non trasforma il giudice in autonomo organo di ricerca della prova.
La ricorrente censura la valutazione di inattendibilità della documentazione contabile operata dalla Corte capitolina. Questa aveva rilevato che gli ultimi bilanci depositati risalivano al 2017 e che la restante documentazione, salvo le dichiarazioni dei lavoratori, era di esclusiva formazione e provenienza societaria. Il riferimento alle risultanze del progetto di stato passivo — chirografi e privilegi di ammontare superiore alla soglia — dava ragione dell’inattendibilità e del mancato assolvimento dell’onere probatorio.
La Corte conferma che i bilanci dell’ultimo triennio sono strumento di prova privilegiato della non fallibilità, ma non prova legale: restano soggetti al prudente apprezzamento del giudice ex art. 116 cod. proc. civ. sull’attendibilità dei dati. Se motivatamente reputati inattendibili, l’onere probatorio ricade sull’imprenditore. Sul versante processuale, la ricorrente propone un’alternativa ricostruzione del fatto: ma è inammissibile, in sede di legittimità, un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio. Il cattivo esercizio del potere di valutazione delle prove non legali non integra il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Il terzo motivo è accolto. In sede di reclamo né la creditrice istante né il curatore si erano costituiti. La Corte applica il principio per cui la condanna alle spese ha fondamento nell’esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale a chi ha svolto attività processuale: essa non può pronunciarsi in favore del contumace vittorioso. La sentenza è cassata nei limiti dell’accoglimento e, non prospettandosi ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., dichiarando non dovute le spese del reclamo. Il ricorso è rigettato quanto ai primi due motivi; le spese di legittimità sono compensate per metà nel rapporto con la creditrice.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.