Opponibilità del decreto ingiuntivo alla massa fallimentare e termini di impugnazione (Cass. civ. Sez. I n. 4807 del 23.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo proposta da soggetto poi dichiarato fallito, la dichiarazione di estinzione del relativo giudizio conferisce efficacia esecutiva al decreto ai sensi dell’art. 653 c.p.c. e lo rende titolo opponibile alla massa ai fini dell’ammissione al passivo, ma solo dopo la scadenza dei termini per impugnare il provvedimento di estinzione. L’ordinanza con cui il tribunale monocratico dichiara l’estinzione ha natura sostanziale di sentenza: il termine breve decorre dalla notificazione ad istanza di parte, mentre il termine lungo ex art. 327, comma 1, c.p.c. decorre dal deposito, che coincide con la data dell’udienza in caso di pronuncia in udienza. Il principio delle ordinanze conosciute dalle parti presenti opera solo quando manchi la notifica, non quando essa vi sia stata.

Il Fatto

Il Tribunale di Ascoli Piceno, con decreto, accolse l’opposizione proposta dalla società creditrice ex art. 98 l.fall., ammettendola al passivo del fallimento della società debitrice per un credito in via privilegiata di prededuzione ipotecaria. Il giudice di merito ritenne che alla data di dichiarazione del fallimento fosse già scaduto il termine di trenta giorni per impugnare l’ordinanza di estinzione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, con conseguente esecutività del decreto stesso.

La curatela fallimentare propose ricorso per cassazione in tre mezzi; la creditrice resistette e formulò ricorso incidentale condizionato, sostenendo che il tribunale avrebbe dovuto ammettere il credito con riserva ai sensi dell’art. 96, comma 2, n. 3, l.fall.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è accolto. La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui, in assenza di notifica dell’ordinanza di estinzione, il termine per impugnarla non è quello breve, bensì quello semestrale ex art. 327 c.p.c., non ancora decorso alla dichiarazione di fallimento: il decreto ingiuntivo è pertanto inopponibile alla massa fallimentare.

Il Collegio chiarisce che l’ordinanza monocratica di estinzione è assimilabile alla sentenza che respinge il reclamo contro l’ordinanza di estinzione del giudice istruttore ex art. 308, comma 2, c.p.c., e ha quindi natura sostanziale di sentenza. Da ciò consegue che il termine breve decorre solo dalla notificazione ad istanza di parte, mentre quello lungo decorre dal deposito del provvedimento, coincidente con la data dell’udienza in caso di pronuncia in udienza. Il principio delle ordinanze conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi, ex art. 176, comma 2, c.p.c., opera solo in quest’ultimo caso, e non quando la notifica sia intervenuta: su questo punto il tribunale ha errato.

Il secondo motivo è parimenti accolto. La Corte rimarca funzione e limiti dei certificati di cancelleria nella formazione del giudicato formale. L’art. 324 c.p.c. e l’art. 124 disp. att. c.p.c. circoscrivono l’attestazione del cancelliere alla verifica che i mezzi di impugnazione non sono stati proposti nei termini di legge. Nessun’altra certificazione rileva, e al cancelliere non può demandarsi l’individuazione del mezzo proponibile e dei relativi termini, attività riservata all’autorità giudiziaria nell’esercizio della funzione giurisdizionale. Il terzo motivo resta assorbito.

Quanto al ricorso incidentale condizionato, la Corte lo dichiara inammissibile. Manca una pronuncia sfavorevole, anche implicita, del giudice di merito su cui fondare l’interesse ad impugnare, ben potendo la questione essere riproposta in sede di rinvio se tempestiva e rimasta assorbita. Il ricorso incidentale, anche se condizionato, deve essere giustificato dalla soccombenza: è inammissibile quello proposto dalla parte rimasta vittoriosa al solo scopo di risollevare questioni assorbite. Il decreto impugnato è cassato con rinvio al Tribunale di Ascoli Piceno, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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