Sentenza ex art. 281 sexies: pubblicazione e decorrenza del termine d’appello (Cass. civ. Sez. III n. 20581 del 24.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 281 sexies cod. proc. civ., integralmente letta in udienza e sottoscritta dal giudice unitamente al verbale che la contiene, si considera pubblicata. Non è nulla per la sola omissione, da parte del cancelliere, dell’attestazione del deposito in cancelleria e dell’apposizione di data e firma. La pubblicazione così realizzata equivale a quella prescritta dall’art. 133 cod. proc. civ. nei casi ordinari, con l’effetto che il termine lungo d’impugnazione di cui all’art. 327 cod. proc. civ. decorre dalla data della pronuncia e la cancelleria è esonerata dalla comunicazione della sentenza. Non è richiesta, a tal fine, la presenza in udienza delle parti, che possono allontanarsi con il permesso del giudice.

Il Fatto

Il ricorrente aveva prestato fideiussione per una società. Il Tribunale di Roma, con sentenza resa ex art. 281 sexies cod. proc. civ., dichiarava improcedibile la sua opposizione al decreto ingiuntivo che gli intimava il pagamento di una somma in favore della mandataria di una società cessionaria del credito.

L’appellante impugnava la decisione. La Corte d’appello di Roma dichiarava l’appello inammissibile perché tardivo rispetto al termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ.: la citazione era stata notificata oltre il termine, avendo l’appellante assunto come dies a quo la data di inserimento della pronuncia nel cronologico delle sentenze, anziché la data di pronuncia in udienza. Ricorre per cassazione il soccombente.

La Motivazione della Corte

I quattro motivi di ricorso sono esaminati congiuntamente perché tutti attengono alla questione del dies a quo dell’appello. Il ricorrente sosteneva che “pronunciare” non equivale a “dare lettura” e che, essendo i procuratori assenti al momento della decisione, la sentenza avrebbe dovuto essere pubblicata secondo il rito ordinario ex art. 133 cod. proc. civ.

La Corte richiama un indirizzo consolidato. Cass. ord. 20557/2021 e Cass. 22519/2018 affermano che la sentenza ex art. 281 sexies cod. proc. civ., integralmente letta in udienza e sottoscritta dal giudice con il verbale, deve ritenersi pubblicata e non è nulla per la sola omissione del deposito. L’immediato deposito è finalizzato all’inserimento nell’elenco cronologico e alla possibilità per le parti di ottenere copia.

Cass. 17311/2015 precisa che, se il giudice ha disposto la discussione orale e ha pronunciato la sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa motivazione, il termine lungo decorre dalla data della pronuncia, che con la firma del verbale equivale alla pubblicazione dei casi ordinari, con esonero della cancelleria dalla comunicazione.

La Corte rileva che non si rinviene la giurisprudenza, invocata dal ricorrente, sull’asserita necessità della presenza delle parti. Le parti si sono allontanate con il permesso del giudice, e la dichiarazione contenuta nel verbale fa fede fino a querela di falso. L’espressione “pronuncia” include la sentenza resa ex art. 281 sexies cod. proc. civ. con motivazione e dispositivo. Non vi è lesione di diritti costituzionali, essendo stato correttamente applicato l’art. 281 sexies cod. proc. civ.

Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2012 in materia di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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