Deducibilità dei costi tra onere probatorio e motivazione apparente (Cass. civ. Sez. V n. 4557 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, spetta al contribuente l’onere della prova dell’esistenza, dell’inerenza e, ove contestata dall’Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili. Non è sufficiente la contabilizzazione della spesa, occorrendo una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre all’importo, la ragione e la coerenza economica della stessa; in difetto è legittima la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa. L’ammissione al passivo fallimentare del credito del fornitore non costituisce elemento sufficiente a supportare la deducibilità fiscale dei relativi costi, dovendosi in sede tributaria dimostrare i requisiti della loro certezza e inerenza. È nulla, per error in procedendo, solo la sentenza affetta da motivazione apparente, che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivazione o in argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento del giudice, restando inammissibili le mere censure di contraddittorietà o insufficienza.

Il Fatto

La vicenda trae origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento per IVA, IRES e IRAP relativo all’anno d’imposta 2010, emesso dall’Agenzia delle entrate nei confronti di una società fallita, già esercente attività di fabbricazione di articoli di abbigliamento, per il recupero a tassazione di costi ritenuti indeducibili perché incerti.

La Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo respingeva l’appello dell’amministrazione finanziaria avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, ritenendo provati i costi derivanti da fatture di un fornitore, anche in ragione del comportamento processuale dell’appellante, che non aveva contestato la dichiarazione del difensore del fallimento circa l’ammissione del credito al passivo «per la ritenuta correttezza delle scritture contabili». L’Agenzia delle entrate proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la difesa erariale deduceva la violazione dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la Commissione tributaria regionale avesse reso una motivazione apparente, fondando la certezza dei costi sull’omessa contestazione dell’affermazione del curatore. La Corte rigetta il motivo.

Il Collegio richiama Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e Sezioni Unite n. 22232 del 2016: l’anomalia motivazionale deducibile in cassazione è solo quella che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, risultante dal testo della sentenza a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Deve trattarsi di mancanza assoluta di motivazione, di motivazione apparente, di contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o di motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.

Nel caso concreto, la sentenza impugnata espone l’iter logico dei giudici di appello, che hanno annullato l’avviso in considerazione del comportamento processuale dell’appellante. Eventuali profili di insufficienza non viziano la motivazione in modo così radicale da renderla apparente, avendo il giudice assolto l’obbligo motivazionale al di sopra del «minimo costituzionale».

Con il secondo motivo la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 109 TUIR (d.P.R. n. 917 del 1986). La Corte accoglie il motivo, richiamando l’ordinanza n. 14206 del 2024, pronunciata tra le stesse parti ancorché con riferimento a diverso anno d’imposta, e la Cass. n. 13300 del 2017: spetta al contribuente l’onere di provare esistenza, inerenza e coerenza economica dei costi. In tema di IVA, la prova dell’inerenza incombe sul contribuente quale soggetto gravato dell’onere di dimostrare l’imponibile maturato, dovendo fornire elementi e prove anche integrativi rispetto alle fatture (Cass. n. 18904 del 2018).

A fronte della contestazione dell’Agenzia, fondata su elementi oggettivi quali la mancanza di un titolo, la mancata prova della consegna dei beni per assenza di firma sui documenti di trasporto, l’elevato importo delle spese pagate solo in minima parte e con assegni non riconducibili ad alcuna fattura, la Commissione tributaria regionale si era limitata a dare rilevanza all’ammissione al passivo, non attenendosi ai principi enunciati. Tale ammissione non poteva costituire, in ogni caso, elemento sufficiente a supportare la deducibilità fiscale dei costi, occorrendo dimostrarne la certezza e l’inerenza.

La Corte accoglie dunque il secondo motivo, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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