Accertamento induttivo legittimo anche con contabilità regolare per presunzioni semplici (Cass. civ. Sez. 5 n. 16847 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte, la motivazione della sentenza è apparente, con conseguente nullità per error in procedendo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., allorquando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice, ovvero intessuta di affermazioni tra loro in contrasto irriducibile. In materia tributaria, la rettifica induttiva del reddito d’impresa è legittima anche in presenza di contabilità formalmente regolare quando, sulla base di presunzioni semplici dotate dei requisiti di cui all’art. 2729 cod. civ., l’entità del reddito dichiarato si ponga in evidente contrasto con criteri di ragionevolezza. L’Amministrazione può disconoscere la detrazione IVA in ragione di presunzioni semplici basate su dati acquisiti presso terzi, con conseguente inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.
Il Fatto
A seguito di due verifiche fiscali, l’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di una società operante nel commercio all’ingrosso di prodotti non alimentari avvisi di accertamento relativi alle annualità 2016, 2017 e 2018. L’Ufficio contestava la detrazione d’imposta su fatture soggettivamente inesistenti, il recupero dell’IVA su operazioni ritenute riconducibili a una frode carosello realizzata mediante società cartiere, nonché la violazione dell’art. 8, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 633/1972 per l’emissione di fatture con un vecchio modello di dichiarazione d’intenti.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso della società, riconoscendone la buona fede e annullando le sanzioni collegate ad alcune contestazioni. La Corte di secondo grado, adita dall’Ufficio e dalla contribuente, confermava tale impostazione, ritenendo che la società avesse assolto all’onere probatorio e che non ricorressero i presupposti per l’accertamento di tipo presuntivo. L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo la nullità della sentenza per motivazione apparente e la violazione delle disposizioni in materia di accertamento induttivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso, censurando la sentenza impugnata sotto un duplice profilo. In primo luogo, ha rilevato il carattere apodittico e contraddittorio delle argomentazioni dei giudici di merito, i quali avevano riconosciuto che l’Ufficio aveva delineato “un quadro probatorio grave e articolato” a carico della contribuente, per poi affermare che la società aveva fornito “appena sufficiente prova” della propria buona fede, basata sulla sola documentazione contabile obbligatoria. Tale contrasto è stato considerato irriducibile, non essendo superabile con il ricorso ad altre parti della motivazione o al dispositivo.
In secondo luogo, la Corte ha chiarito che il giudice di appello ha fatto malgoverno dei principi in materia di accertamento. Richiamando il costante orientamento di legittimità, ha affermato che la rettifica induttiva del reddito d’impresa è consentita anche in presenza di contabilità formalmente regolare, quando ricorrano presunzioni qualificate ai sensi dell’art. 2729 cod. civ. e il reddito dichiarato contrasti con criteri di ragionevolezza. Allo stesso modo, in tema di IVA, l’Amministrazione può disconoscere la detrazione in base a presunzioni semplici fondate su dati acquisiti presso terzi, senza necessità di dimostrare la inattendibilità delle scritture contabili.
La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame che tenga conto dei principi enunciati.
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Nota della Redazione
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