Rimborso IVA per lavori su immobili detenuti in comodato (Cass. civ. Sez. V n. 10060 del 16.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’esercente attività d’impresa o professionale ha diritto al rimborso dell’IVA assolta sui lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili dei quali non è proprietario, ma che detiene in virtù di un diritto personale di godimento, purché sussista un nesso di strumentalità tra tali beni e l’attività svolta. L’esecuzione, da parte del comodatario, di opere di ristrutturazione e manutenzione sull’immobile detenuto in comodato dà diritto alla detrazione dell’imposta o, in mancanza, all’alternativo diritto al rimborso, anche quando il nesso di strumentalità con l’attività di impresa o professionale sia solo potenziale o in prospettiva. Non è pertanto invocabile l’esclusione prevista dall’art. 30, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 633/1972 per le spese relative a più esercizi di cui all’art. 108 d.P.R. n. 917/1986.
Il Fatto
La contribuente, titolare di un’attività turistico-ricettiva, presentava telematicamente il modello Unico 2016 con istanza di rimborso IVA relativa all’anno 2015, per l’importo di euro 13.308,00, riferito all’imposta assolta sulle spese sostenute per la ristrutturazione di immobili detenuti in comodato d’uso per l’esercizio dell’attività di affittacamere.
L’Ufficio riconosceva come rimborsabile solo euro 6.425,00 e negava il rimborso della restante somma, in quanto riferita a lavori di restauro e risanamento conservativo eseguiti su un immobile non di proprietà della ditta, ma avuto in comodato; ammetteva però la possibilità di portare detto importo in compensazione nella prima liquidazione periodica utile. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della contribuente e annullava il diniego parziale; la Commissione tributaria regionale rigettava l’appello dell’Ufficio. L’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 108 TUIR, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. L’Agenzia sostiene che il rimborso è stato riconosciuto in relazione a spese di ristrutturazione su beni di terzi, non rientranti nella nozione di bene ammortizzabile ma in quella di spese relative a più esercizi, e dunque escluse dalla possibilità di rimborso.
Secondo la ricorrente, l’opera realizzata su immobile concesso in uso o comodato non è di proprietà del soggetto che l’ha eseguita, poiché accede a un immobile di proprietà altrui; di conseguenza non potrebbe essere iscritta in bilancio come bene ammortizzabile proprio di chi l’ha effettuata.
La Corte ritiene il motivo infondato. Il Collegio afferma che l’esercente attività d’impresa o professionale ha diritto al rimborso dell’IVA per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili dei quali non è proprietario, ma che detiene in virtù di un diritto personale di godimento, purché sia presente un nesso di strumentalità tra tali beni e l’attività svolta. A sostegno richiama Cass., Sez. Un., 14 maggio 2024, n. 13162, Cass., Sez. V, 22 settembre 2022, n. 27813 e Cass., Sez. VI-5, 11 gennaio 2021, n. 215.
In particolare, l’esecuzione da parte del comodatario di opere di ristrutturazione e manutenzione sull’immobile detenuto in comodato dà diritto alla detrazione dell’imposta o, in mancanza, all’alternativo diritto al rimborso, quando sussista un nesso di strumentalità con l’attività di impresa o professionale, anche se solo potenziale o in prospettiva. La sentenza impugnata, riconoscendo il rimborso per lavori eseguiti su un immobile strumentale all’esercizio dell’impresa e detenuto in forza di comodato, risulta pertanto conforme alla giurisprudenza richiamata. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate e distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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