Rimborso IVA su autovetture e telefoni: termine biennale dal pagamento (Cass. civ. Sez. V n. 4555 del 20.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di rimborso dell’IVA assolta sull’acquisto di autovetture e telefoni portatili impiegati nell’attività d’impresa, per i pagamenti effettuati prima del 1° gennaio 2003 non operano i termini ampliati introdotti dal d.l. n. 258 del 2006, conv. con modif. dalla legge n. 278 del 2006, né gli artt. 19 e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972. Trova applicazione l’ordinario termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, che decorre dalla data del pagamento e non dalla consumazione del diritto alla detrazione. I tributi dichiarati in contrasto con il diritto dell’Unione sono equiparati a quelli pagati in base a norma dichiarata incostituzionale, con la conseguenza che i versamenti assumono ex post la qualifica di pagamenti non dovuti, salvo il limite del rapporto esaurito, che ricomprende l’ipotesi di scadenza del termine di decadenza.
Il Fatto
La società contribuente presentava in data 28 ottobre 2005 istanza di rimborso all’Agenzia delle entrate per l’IVA versata e non detratta sull’acquisto di autovetture e telefoni portatili, con riferimento agli anni d’imposta 2001 e 2002. L’istanza si fondava sull’incompatibilità delle limitazioni nazionali alla detrazione con il diritto dell’Unione, accertata dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’UE del 14 settembre 2006 in C-228/05.
Il diniego opposto dall’Amministrazione finanziaria con provvedimento del 20 marzo 2006 veniva impugnato dalla società: la Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso, mentre la Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello, ritenendo tempestiva l’istanza perché il termine biennale decorreva dalla consumazione del diritto alla detrazione. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso ripropone la questione, più volte esaminata, della detraibilità dell’IVA sugli acquisti di autoveicoli e telefoni portatili impiegati nell’attività d’impresa, le cui limitazioni erano previste dall’art. 19-bis1, comma 1, lett. c) e d), del d.P.R. n. 633 del 1972. La Corte ricorda che il d.l. n. 258 del 2006 è stato emanato per dare attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia del 14 settembre 2006, non self executing, e che con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 febbraio 2007 furono individuate due procedure alternative di recupero dell’imposta.
La normativa attuativa non interferisce con i giudizi in corso su istanze di rimborso avanzate e disattese prima della sentenza comunitaria. Le previsioni sopravvenute regolano, in sede di prima applicazione, unicamente la procedura amministrativa delle istanze fondate sulla sentenza C-228/05 e alla cui attuazione sono destinate, quindi solo le istanze presentate successivamente a detta pronuncia. Per i giudizi pendenti alla data del 14 settembre 2006 la disciplina attuativa rileva unicamente nel senso dell’ampliamento dei termini di decadenza per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2003 al 13 settembre 2006.
Nel caso esaminato l’IVA sugli acquisti è stata versata in epoca precedente al 1° gennaio 2003 ed è quindi esclusa dal recupero generalizzato di cui al provvedimento direttoriale. L’istanza di rimborso, fondata sulla non conformità della norma interna alla sesta direttiva, è stata presentata il 28 ottobre 2005, in epoca anteriore alla pronuncia comunitaria, che intervenuta in corso di causa ha soltanto confermato il sostrato giuridico della tesi della non conformità, già costituente causa petendi.
Ne deriva che, vertendosi su rimborsi per gli anni 2001 e 2002, non operano i termini ampliati del d.l. n. 258 del 2006, bensì l’ordinario termine di decadenza dell’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992. Costituisce ius receptum che i tributi dichiarati in contrasto con il diritto dell’Unione sono equiparati a quelli pagati in base a norma dichiarata incostituzionale, con il limite del rapporto esaurito, che ricomprende l’ipotesi di scadenza del termine di decadenza decorrente dal pagamento. La previsione di un termine biennale è compatibile con il diritto dell’Unione, non essendo contraria al principio di effettività.
Pertanto, per gli acquisti effettuati prima del 1° gennaio 2003, il termine decorre dalla data del pagamento: la diversa decorrenza dalla consumazione del diritto alla detrazione, adottata dalla CTR, è ricostruzione non condivisibile. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata e, decidendo nel merito, l’originario ricorso della società contribuente è dichiarato inammissibile per tardività dell’istanza, con condanna alle spese di legittimità e compensazione di quelle di merito.
Nota della Redazione
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