Ruralità ICI: annotazione catastale possibile anche su particella derivata (Cass. civ. Sez. V n. 13110 del 13.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’esenzione ICI, l’identificazione della ruralità dei fabbricati si correla al dato oggettivo delle emergenze catastali: l’immobile iscritto in catasto come rurale, con attribuzione della categoria A/6 o D/10, non è soggetto all’imposta, mentre, se iscritto in categoria diversa, il contribuente che pretenda l’esenzione deve impugnare l’atto di classamento. La domanda di variazione catastale, con l’autocertificazione, non determina ex se il riconoscimento della ruralità, essendo necessaria l’annotazione in atti della sussistenza dei requisiti. Tale annotazione può essere effettuata anche sull’unità immobiliare derivata da fusione, con espresso riferimento al precedente identificativo catastale della particella soppressa. L’erronea dichiarazione di assorbimento di una questione controversa integra omessa pronunzia.
Il Fatto
Una società cooperativa agricola impugna un avviso di accertamento emesso da un Comune in relazione all’ICI dovuta per il 2009 per il possesso di otto unità immobiliari. La Commissione tributaria regionale, con sentenza n. 1296/2/17 depositata il 12 aprile 2017, rigetta l’appello della contribuente avverso la decisione di primo grado che aveva disatteso l’impugnazione.
Il giudice del gravame rileva che la domanda di variazione catastale presentata dalla cooperativa non riguardava gli immobili oggetto dell’avviso, bensì altri immobili con riferimenti catastali diversi, e nega l’esenzione richiesta. La società ricorre per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo, assorbendo il primo. Sul piano processuale, il giudice del gravame ha dichiarato assorbita ogni ulteriore questione controversa pur essendo rimasta in contestazione l’ICI dovuta per tre unità immobiliari strumentali ad uso abitativo. Si tratta di omessa pronunzia, perché l’erronea dichiarazione di assorbimento si traduce in difetto di decisione su domanda (art. 112 cod. proc. civ.).
Nel merito, la Corte ricostruisce la disciplina dell’emersione catastale dei fabbricati rurali. L’art. 7, comma 2-bis, del d.l. n. 70 del 2011 prevedeva una domanda di variazione della categoria catastale con attribuzione della categoria A/6 o D/10. Il d.l. n. 201 del 2011, art. 13, comma 14-bis, ha poi abrogato tali commi e disposto che le domande presentate producessero il riconoscimento della ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo, rinviando a un decreto ministeriale per le modalità di inserimento negli atti catastali.
Il d.m. 26 luglio 2012 ha quindi previsto che, ai fini dell’iscrizione della ruralità, debba essere apposta una specifica annotazione, con presentazione di apposita richiesta; solo per le unità che necessitano di un nuovo classamento resta fermo l’obbligo della dichiarazione docfa. L’art. 2, comma 5-ter, del d.l. n. 102 del 2013 ha attribuito a domanda e annotazione effetti di retroattività dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.
La Corte richiama la Corte cost. n. 12 del 2023, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale della norma sul caso in cui la particella catastale sia stata soppressa e confluita in un nuovo subalterno. In quella sede si è osservato che l’aggiornamento delle risultanze rientra nella funzione di conservazione del catasto, che consente la ricostruzione storica delle vicende di ciascun immobile, e che le annotazioni riferite alla particella soppressa vanno effettuate su quella derivata, con espresso riferimento al precedente identificativo.
Il giudice del merito, quindi, non si è posto il problema della derivazione catastale dell’unico immobile accatastato in D/10, né della rappresentazione di tale derivazione nella domanda di variazione presentata dalla contribuente. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, perché riesamini l’avvenuta presentazione dell’istanza di ruralità e il relativo esito.
Nota della Redazione
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