Blocco triennale delle borse di studio dei medici specializzandi fino al 2005 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2902 del 31.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
A partire dal 1998 e sino al 2005, le borse di studio dei medici in formazione specialistica non sono soggette alla rideterminazione triennale prevista dall’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991, essendo la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al loro finanziamento consolidata per legge nell’importo fissato dall’art. 32, comma 12, legge n. 449 del 1997. La successiva conferma recata dall’art. 36 della legge n. 289 del 2002 estende il blocco anche al triennio 2003-2005. Il riferimento legislativo all’intero contenuto dell’art. 6, comma 1, comprende tanto l’incremento annuale legato al tasso programmato di inflazione quanto il miglioramento tabellare correlato alla contrattazione del personale medico dipendente del SSN. Deve quindi confermarsi il superamento dell’orientamento che limitava il blocco al solo biennio 1992-1993. Per gli anni accademici anteriori al 2006-2007 resta operativa la disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991, non avendo la direttiva 93/16/CE introdotto alcun ulteriore obbligo in ordine alla misura della borsa.

Il Fatto

Numerosi medici specializzandi, che avevano frequentato i corsi nel periodo 1992-2007, hanno convenuto davanti al Tribunale di Parma il Ministero della Salute e altre Amministrazioni, chiedendo il riconoscimento dell’attività prestata come contratto di formazione lavoro e il pagamento delle differenze retributive rispetto alle borse percepite. In via subordinata hanno domandato la rideterminazione triennale delle borse e il risarcimento del danno per mancata o ritardata attuazione della direttiva 93/16/CEE.

Il Tribunale ha rigettato la domanda principale e accolto quella subordinata, condannando il Ministero della Salute ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991. La Corte d’appello di Bologna ha respinto gli appelli. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione; i medici hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale. La questione arriva in Cassazione per stabilire se il blocco degli adeguamenti operi anche sulla voce triennale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la disciplina delle borse di studio. L’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991 prevedeva due ordini di miglioramento: l’incremento annuale parametrato al tasso programmato di inflazione e la rideterminazione triennale in funzione del miglioramento tabellare della contrattazione del personale medico dipendente del SSN. Non è contestato che il primo sia stato congelato fino al completamento del periodo di specializzazione; la controversia riguarda il secondo.

Il Ministero lamenta la violazione delle disposizioni sulla legislazione di blocco, deducendo che la Corte territoriale l’avrebbe erroneamente esclusa per la voce triennale. La doglianza è accolta. La Corte richiama la Cass., Sez. L, n. 12624 del 18 giugno 2015 e il precedente orientamento che limitava il blocco degli incrementi contrattuali al solo biennio 1992-1993, essendo state invece bloccate le indicizzazioni fino al 31 dicembre 2005.

Quell’orientamento è superato da Cass., Sez. L, n. 4449 del 23 febbraio 2018, che ha letto l’art. 32, comma 12, legge n. 449 del 1997 come riferito all’intero corpus dell’art. 6, comma 1, e quindi anche alla rideterminazione triennale. La quota del Fondo sanitario nazionale destinata alle borse è stata consolidata in lire 315 miliardi; il blocco è stato confermato dall’art. 36 della legge n. 289 del 2002 per il triennio 2003-2005.

Il Collegio conferma la giurisprudenza del 2018, fondata su una più ampia considerazione della normativa. Ne deriva che, dal 1998 al 2005, le borse non erano soggette all’incremento triennale. Il ricorso incidentale è inammissibile in tutte le sue censure: le doglianze relative alle Amministrazioni diverse dal Ministero della Salute sono tardive, non operando l’art. 334 cod. proc. civ. in assenza di litisconsorzio necessario, e la questione risarcitoria era stata proposta solo in via incidentale condizionata.

Il ricorso principale è quindi accolto, il ricorso incidentale rigettato e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione.

Nota della Redazione

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