Inammissibile il ricorso che censura l’apprezzamento di fatto sulla data certa (Cass. civ. Sez. I n. 10717 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di accertamento dello stato passivo, ai fini della decisione circa l’opponibilità al fallimento di un credito documentato con scrittura privata non di data certa, il giudice di merito, quando voglia darsi la prova del momento in cui il negozio è stato concluso, ove sia dedotto un fatto diverso da quelli tipizzati nell’art. 2704 cod. civ., ha il compito di valutarne caso per caso la sussistenza e l’idoneità a stabilire la certezza della data, con il limite del carattere obiettivo del fatto, che non deve essere riconducibile al soggetto che lo invoca e deve essere sottratto alla sua disponibilità. L’art. 2704 cod. civ. non contiene un’elencazione tassativa di tali fatti. Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali non integra di per sé un vizio denunciabile in cassazione, non essendo inquadrabile né nel paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. né in quello del precedente n. 4.

Il Fatto

Un professionista, titolare di uno studio di architettura e urbanistica, domandava l’ammissione al passivo del fallimento di una società, dichiarato dal Tribunale di Ancona, per il compenso derivante da incarichi professionali correlati ad appalti intercorsi tra la società poi fallita e tre committenti. Esponeva di aver curato l’iter amministrativo e redatto gli elaborati progettuali per la realizzazione di impianti fotovoltaici e di aver concluso con la società un accordo conciliativo per il pagamento rateizzato del compenso, parzialmente adempiuto.

Il giudice delegato negava l’ammissione. L’opposizione proposta dal professionista era rigettata con decreto del Tribunale di Ancona. Il tribunale rilevava, per ciascuna posta, il difetto di data certa della scrittura privata d’incarico ai sensi dell’art. 2704 cod. civ. e, per una di esse, il difetto di prova del conferimento. Avverso tale decreto il professionista proponeva ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente denunciava la violazione degli artt. 2704 e 1350 cod. civ. e degli artt. 20 e 48 del d.lgs. n. 82/2005, sostenendo che il tribunale avrebbe dovuto riscontrare la data certa alla stregua delle p.e.c. inviate al Comune per la presentazione della pratica edilizia, contenenti in allegato la documentazione riferibile agli incarichi.

La Corte dichiara il motivo inammissibile. Richiamando la propria elaborazione, osserva che il giudice di merito, di fronte a un fatto diverso da quelli tipizzati nell’art. 2704 cod. civ., deve valutarne caso per caso l’idoneità a stabilire la certezza della data, con il limite del carattere obiettivo del fatto, non riconducibile a chi lo invoca e sottratto alla sua disponibilità. L’art. 2704 cod. civ. non reca un’elencazione tassativa.

Il ricorrente, in realtà, censurava l’apprezzamento di fatto compiuto dal tribunale sull’idoneità delle p.e.c. a costituire l'”altro fatto” che stabilisce in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento. Ma con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici di merito.

Con il secondo motivo il ricorrente denunciava, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omessa valutazione dell’accordo conciliativo e del versamento dell’acconto, nonché il mancato riconoscimento all’accordo del valore ricognitivo ex art. 1988 cod. civ. Anche tale motivo è inammissibile: il tribunale non aveva pretermesso l’esame di tali circostanze, ma le aveva vagliate. La doglianza investe l’erronea valutazione delle risultanze di causa, e il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali non dà luogo a un vizio denunciabile in cassazione, non essendo inquadrabile né nell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. né nel n. 4, che dà rilievo alla sola anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e all’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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