Motivazione apparente e domanda riconvenzionale per errore professionale del difensore (Cass. civ. Sez. III n. 1871 del 17.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità professionale del difensore, la motivazione è apparente solo quando l’affermazione del giudice di merito è priva di qualunque riferimento alla fattispecie concreta e alle ragioni della decisione, e non già quando il percorso argomentativo sia sintetico o non condiviso dalla parte. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. non si configura quando la censura riproduca, in realtà, la medesima doglianza già proposta come vizio di motivazione. Nel giudizio di legittimità il motivo che si fondi su un’estrapolazione di un passo tratto dalla sentenza di un altro processo, senza indicare quando e in quali termini la risultanza sia stata acquisita, difetta di specificità ed è inammissibile. Il ricorso incidentale, proposto in via condizionata, resta assorbito allorché il ricorso principale sia rigettato.

Il Fatto

Un professionista aveva ottenuto, davanti al Tribunale di Firenze, un decreto ingiuntivo per il pagamento di proprie spettanze maturate in due giudizi in cui aveva difeso il cliente, oltre che in una fase esecutiva e in una causa possessoria. Il cliente si era opposto, contestando i calcoli della quantificazione e formulando domanda riconvenzionale di risarcimento per i danni che sarebbero derivati da una difesa non corretta.

Mutato il rito da ordinario a sommario ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 150/2011, il Tribunale aveva revocato il decreto, condannando l’opponente a corrispondere una somma ridotta a titolo di corrispettivo professionale, e aveva rigettato la domanda risarcitoria, compensando le spese. Il cliente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; la controparte ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il primo motivo, che denunciava violazione dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ. e nullità per motivazione apparente o illogica dell’ordinanza impugnata. La censura muoveva da un passo in cui il giudice di merito aveva ritenuto che il difetto di quantificazione iniziale non avesse impedito al giudice della precedente causa di provvedere alla corretta determinazione del danno, perché la domanda originaria conteneva una riserva per il diverso importo risultato di giustizia.

Il motivo è manifestamente infondato. La Corte osserva che l’eventuale errore denunciato non integrerebbe un vizio di motivazione, ma al più una erronea identificazione del contenuto della difesa dispiegata nella precedente causa. A nulla rilevano le conclusioni della comparsa conclusionale, poiché ciò che conta è quanto fu richiesto nelle precisate conclusioni, atto anteriore e distinto. Né la comparsa conclusionale cristallizza definitivamente il petitum, scardinando quanto in precedenza dedotto.

Il secondo motivo, che denunciava violazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. per mancata ripetizione della medesima riserva nella comparsa conclusionale, è trattato dalla Corte come mera riproduzione del primo, con la conseguenza di un esito identico.

Il terzo e il quarto motivo ripropongono ancora un vizio di motivazione, costruito però su brevi passi estrapolati da una sentenza di un altro giudizio, in ordine alla asserita impossibilità di un proficuo appello incidentale e alla possibile riduzione del danno. La Corte ne rileva il difetto di specificità: il ricorrente non indica quando e in quali termini la risultanza sia stata tratta, in evidente estrapolazione dal contesto. A ciò si aggiunge il carattere eccentrico delle doglianze rispetto alle rubriche, con conseguente inammissibilità di entrambi i motivi.

Il ricorso principale è dunque rigettato. Il ricorso incidentale, essendo condizionato all’accoglimento di quello principale, resta assorbito. Il ricorrente è condannato alla rifusione delle spese di lite, con liquidazione come in dispositivo, e la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 4315 del 2020.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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