Deduzione forfettaria dei costi anche nell’accertamento analitico induttivo (Cass. civ. Sez. V n. 30382 del 18.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati scaturente da prelevamenti e versamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore può opporre la prova presuntiva contraria anche nell’ipotesi di accertamento analitico-induttivo esperito mediante indagini bancarie. In tal caso, ai maggiori ricavi accertati va riconosciuta una deduzione forfettaria percentuale dei costi di produzione, da detrarre dall’ammontare dei prelievi non giustificati, non essendo richiesta la prova di costi risultanti da elementi certi e precisi ai sensi dell’art. 109 TUIR. L’interpretazione adeguatrice dell’art. 32, primo comma, n. 2, del d.P.R. n. 600/1973, affermata dalla Corte cost. n. 10 del 2023, impone di evitare la disparità di trattamento tra chi ha tenuto una contabilità attendibile e chi ne è privo, bilanciando il regime probatorio favorevole all’Ufficio con un’ampia prova contraria in favore del contribuente.
Il Fatto
La Commissione Tributaria Regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, aveva rigettato l’appello della contribuente avverso la sentenza di primo grado, confermando l’avviso di accertamento emesso a seguito di verifica fiscale per l’anno di imposta 2008. I rilievi riguardavano la ditta individuale e muovevano dalle scritture contabili e dalle movimentazioni bancarie, dalle quali erano emersi addebiti, accrediti e l’incasso di un assegno riferibili a soggetti non identificati. L’Ufficio aveva determinato il reddito di impresa ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 600/1973, accertando maggiori ricavi corrispondenti al totale dei versamenti e dei prelevamenti ritenuti non giustificati.
La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Ha dedotto la violazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 51 del d.P.R. n. 633/1972, per avere la Commissione applicato la presunzione di imponibilità delle movimentazioni finanziarie senza ammettere che i prelevamenti fossero in parte giustificati da esigenze di vita quotidiana. Con il secondo motivo ha censurato la violazione dell’art. 109 TUIR, per il mancato riconoscimento di alcun costo in via forfettaria in presenza di accertamento analitico-induttivo.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i due motivi, logicamente connessi. Ricostruisce anzitutto la struttura dell’accertamento, condotto secondo il modello analitico-induttivo, come risulta dal richiamo agli artt. 32 e 39, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973 e all’art. 51 del d.P.R. n. 633/1972. In virtù dell’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 opera una presunzione legale iuris tantum, che i prelevamenti e i versamenti non annotati contabilmente siano imputabili ai ricavi, salvo prova contraria.
Il contribuente può vincere la presunzione dimostrando che di tali dati ha tenuto conto nella determinazione del reddito, che essi non hanno rilevanza a tal fine, che risultano dalle scritture contabili oppure indicando il soggetto beneficiario degli importi. Spetta a lui fornire la prova della non inerenza dei prelevamenti all’attività di impresa. Su questo punto il primo motivo è infondato, perché la doglianza sull’utilizzo del reddito per esigenze familiari è rimasta priva di qualsiasi riscontro e non è quantificata: la censura sollecita un nuovo esame nel merito senza allegare una prova contraria, neppure presuntiva.
La Corte affronta poi il tema della deducibilità dei costi. L’orientamento inizialmente espresso, richiamato nella pronuncia Cass. sez. V n. 34996 del 2022, riconosceva la deduzione forfettaria solo nell’accertamento induttivo puro. Tale indirizzo è stato rivisitato dopo la Corte cost. n. 10 del 2023, che ha offerto un’interpretazione adeguatrice: la questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, primo comma, n. 2, del d.P.R. n. 600/1973, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., è stata dichiarata non fondata proprio nel senso che il contribuente imprenditore può sempre opporre la prova presuntiva contraria, eccependo l’incidenza percentuale dei costi da detrarre dai prelievi non giustificati.
Il sistema che ne deriva evita esiti irragionevoli: senza tale lettura, chi ha tenuto una contabilità complessivamente attendibile subirebbe un regime probatorio più severo rispetto a chi è destinatario di un accertamento induttivo puro. La Corte richiama anche la circolare n. 32/E/2006 dell’Agenzia delle entrate, che già ammetteva il livellamento percentualistico dei costi in ragione dei maggiori ricavi accertati, e le pronunce Cass. n. 5586 del 2023, Cass. n. 18653 del 2023 e Cass. n. 16168 del 2025, che hanno dato continuità a tale indirizzo.
Ne consegue che, anche nell’accertamento analitico-induttivo, va riconosciuta una incidenza forfettaria dei costi, ancorché manchino documentazione ed elementi certi e precisi. Il secondo motivo è pertanto fondato. La sentenza è cassata nei limiti del motivo accolto, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per il nuovo esame del fatto e per la regolazione delle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.