Prelievo del 20 per cento sulla way out delle BCC non è (Cass. civ. Sez. V n. 30379 del 18.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il versamento pari al 20 per cento del patrimonio netto al 31 dicembre 2015 posto a carico della banca di credito cooperativo che eserciti la c.d. way out, conferendo l’azienda bancaria ad una società per azioni senza aderire al gruppo cooperativo, non costituisce tributo. Difetta il requisito della coattività, poiché la decurtazione patrimoniale consegue al versamento spontaneo della conferente e la sua omissione non fa sorgere alcuna pretesa impositiva. Il prelievo si configura come onere collegato all’esercizio di una opzione, ossia il prezzo del vantaggio consistente nell’evitare la devoluzione dell’intero patrimonio ai fondi mutualistici. Ne consegue l’infondatezza delle censure di incompatibilità con il diritto unionale in tema di libera concorrenza e libera circolazione dei capitali, nonché con i parametri costituzionali sulla libera iniziativa economica e sulla protezione della proprietà.
Il Fatto
La banca di credito cooperativo ricorrente, con patrimonio netto superiore alla soglia dei duecento milioni di euro, ha conferito l’azienda bancaria ad una società per azioni di nuova costituzione, versando all’erario la somma di euro 54.208.740,00, pari al 20 per cento del patrimonio netto al 31 dicembre 2015. Ha così esercitato l’opzione di cui all’art. 2, comma 3-bis, del d.l. n. 18/2016, convertito con modificazioni dalla l. n. 49/2016, la c.d. way out, che consente alla banca di evitare la devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici.
L’ente ha presentato istanza di rimborso all’Agenzia delle entrate e ha impugnato il silenzio-rifiuto davanti alla Commissione tributaria provinciale, che ha rigettato il ricorso. L’appello è stato respinto dalla Commissione tributaria regionale della Toscana con sentenza n. 2245/2018. Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a dieci motivi.
La Motivazione della Corte
I primi nove motivi sono esaminati congiuntamente perché connessi e sono dichiarati infondati. La Corte muove dalla ricostruzione della disciplina: l’art. 150-bis, comma 5, del TUB, nel testo anteriore alla legge di conversione, prevedeva che, nei casi di fusione e trasformazione, restassero fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio stabiliti dall’art. 17 della legge n. 388/2000, escludendoli per le BCC con patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro, le cui riserve erano affrancate con una imposta straordinaria del venti per cento.
La legge di conversione ha soppresso tale ultimo periodo e ha introdotto i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater dell’art. 2 del d.l. n. 18/2016. Il comma 3-ter pone a carico della conferente il versamento del 20 per cento del patrimonio netto al 31 dicembre 2015; il comma 3-quater subordina il beneficio al mantenimento delle clausole mutualistiche e delle riserve indivisibili, al netto del versamento, e prevede che, in caso di inosservanza degli obblighi, il patrimonio sia devoluto ai sensi della citata legge n. 388/2000.
La Corte richiama la pronuncia della Corte costituzionale n. 149/2021, che ha escluso l’illegittimità della normativa in relazione agli artt. 3, 41, 45, 47 e 53 Cost.. Il versamento si giustifica con la preoccupazione del legislatore di preservare la centralità strategica dell’adesione al gruppo bancario cooperativo e di circoscrivere il rischio di depotenziamento della riforma. Esso si configura come il prezzo da pagare per avvalersi dell’opportunità di non aderire al gruppo senza devolvere il patrimonio, e assolve una funzione di disincentivo della scelta alternativa. La Corte costituzionale ha negato al prelievo la qualifica di tributo, mancando il requisito della natura coattiva, che si esprime nel diritto alla riscossione forzosa: la decurtazione patrimoniale è provocata solo dallo spontaneo versamento, mentre l’omissione non fa sorgere alcuna pretesa impositiva.
Né alla devoluzione può riconoscersi natura sanzionatoria: essa è la conseguenza della riespansione della regola generale dettata dall’art. 150-bis, comma 5, t.u. bancario. Il versamento è dunque un onere collegato all’esercizio di una determinata opzione, che la conferente è tenuta ex lege ad assolvere ove intenda realizzare il proprio interesse, conservando una relazione qualificata con l’attività creditizia attraverso la partecipazione nella società conferitaria.
Quanto alle censure di incompatibilità unionale, la Corte ricorda che la CGUE, con sentenza del 22 febbraio 2024, ha dichiarato irricevibile il rinvio pregiudiziale: quanto agli artt. 101, 102, 120 e 173 TFUE per mancanza di chiarimenti sui collegamenti con le norme unionali; quanto all’art. 63 TFUE, perché le disposizioni sulla libera circolazione dei capitali non si applicano a situazioni i cui elementi si collocano tutti all’interno di un unico Stato membro. La direttiva 2008/7/CE presupporrebbe poi che il versamento sia qualificabile come imposta indiretta, qualifica esclusa. Anche le censure sugli artt. 77 e 42 Cost. e sull’art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU sono infondate, per la volontarietà dell’adesione e dell’esborso.
Il decimo motivo, sulla mancata compensazione delle spese di appello, è inammissibile: la facoltà di compensazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che non è tenuto a motivare il mancato uso di tale facoltà. Il ricorso è rigettato, con integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità in ragione della complessità e novità delle questioni.
Nota della Redazione
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