Deduzione interessi passivi e principio di competenza: irrilevante l’inerenza (Cass. civ. Sez. V n. 3160 del 02.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di deduzione degli interessi passivi, la questione dell’inerenza del costo alla gestione aziendale è distinta da quella dell’esercizio al quale il costo va imputato. Il principio di competenza di cui all’art. 96 TUIR opera in via generale e non è derogato dalla disciplina sulla deducibilità degli interessi. Il richiamo al principio per cui non occorre indagare sulla riferibilità del costo alla gestione aziendale non esime dal verificare l’imputazione temporale del medesimo. Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso che, incentrato sull’inerenza, non si confronti con la ratio della decisione impugnata, fondata sulla competenza.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento di maggior reddito per l’anno 2003, recuperando a tassazione interessi passivi dallo stesso dedotti, con una minore imposta di € 31.810,00. Il recupero muoveva dal rilievo che l’acquisto immobiliare cui gli interessi si riferivano era in realtà avvenuto nel 2004.
Il contribuente proponeva ricorso, che la Commissione tributaria provinciale respingeva. La Commissione tributaria regionale, adita in appello, confermava il rigetto. Il contribuente ricorreva quindi in cassazione con due motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 109 e 110 TUIR, sostenendo che gli interessi andavano dedotti nel 2003, anno in cui erano stati versati. A suo avviso, essendo incontestato il versamento di interessi passivi per € 472 mila nel 2003, sarebbe stato indifferente se il contratto fosse stato stipulato prima o dopo il versamento, trattandosi di oneri afferenti all’impresa e non riferibili a una particolare gestione. Il contribuente richiamava a sostegno un precedente di legittimità.
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile. Ha rilevato che esso è incentrato sull’inerenza del costo derivante da interessi passivi, al pari del precedente richiamato a fondamento dell’assunto errore della CTR. La questione controversa, invece, non attiene all’inerenza, cioè alla riferibilità del costo alla gestione aziendale, bensì all’esercizio rispetto al quale il costo dev’essere imputato: se il 2003 piuttosto che il 2004.
Il richiamo del precedente — cui da ultimo si allinea Cass. 4 maggio 2023, n. 11642 — afferisce alla non necessità di indagine circa la riferibilità del costo per interessi passivi alla gestione aziendale, ma non deroga affatto al principio di competenza di imputazione degli stessi, stabilito in via generale e non derogato dalla disciplina recata dall’art. 96 TUIR.
Nella specie l’amministrazione finanziaria non aveva posto in discussione l’inerenza, ma la mera competenza. L’atto impositivo stabiliva infatti che gli interessi erano di competenza dell’anno 2004: quindi inerenti, ma relativi alla competenza di un altro esercizio. Il motivo, pertanto, non si confrontava con la ratio della decisione e con la portata del provvedimento dell’Agenzia, attenendo a una questione estranea alla fattispecie.
La Corte ha quindi dichiarato l’inammissibilità del ricorso e condannato il ricorrente alle spese di legittimità, liquidate in € 4.100,00 oltre spese prenotate a debito. Ha inoltre ritenuto sussistenti i presupposti processuali per l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Nota della Redazione
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