Omessa comunicazione dell’avviso di udienza in appello tributario e nullità della sentenza (Cass. civ. Sez. V n. 9371 del 08.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile anche al giudizio di appello per il richiamo operato dall’art. 61 del medesimo decreto, assolve a una funzione essenziale di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. La sua omissione, almeno trenta giorni prima dell’udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata, senza che rilevi che l’adempimento sia di competenza esclusiva della segreteria della Commissione tributaria. La trattazione dell’appello in pubblica udienza senza preventivo avviso alla parte integra una nullità processuale che travolge la sentenza successiva; la retrocessione al giudice di merito resta esclusa solo quando non siano necessari accertamenti di fatto e debba decidersi una questione di mero diritto, perché il principio costituzionale della ragionevole durata del processo impedisce decisioni che, senza utilità per la difesa o il contraddittorio, allunghino i tempi del giudizio.
Il Fatto
Il contribuente impugna davanti alla Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l’appello dell’Ufficio. In primo grado la Commissione provinciale aveva annullato la cartella di pagamento, emessa a seguito di due avvisi di accertamento per maggiori imposte relative agli anni 2000 e 2001, rilevando che l’Amministrazione non aveva provato la notifica degli avvisi.
La Commissione regionale, all’opposto, ha ritenuto infondata l’unica censura del contribuente, ossia l’omessa notifica degli avvisi di accertamento, sulla base della documentazione prodotta in appello dall’Ufficio. Il contribuente ricorre per cassazione deducendo sette motivi, incentrati su vizi di nullità della sentenza e del procedimento, sull’inammissibilità dell’appello e sulla regolarità della notifica degli avvisi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina prioritariamente il primo motivo, con cui il contribuente denuncia la nullità della sentenza e del procedimento per l’omessa notifica dell’avviso di trattazione previsto dall’art. 31 d.lgs. n. 546 del 1992. Nel giudizio di appello il contribuente si era costituito personalmente, indicando la propria residenza, sicché l’avviso avrebbe dovuto essergli comunicato personalmente e non al difensore nominato in primo grado.
Il Collegio ricostruisce la funzione della comunicazione di udienza. Nel processo tributario essa adempie a un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio, con la conseguenza che l’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione determina la nullità della decisione comunque pronunciata. Il principio è confortato dai richiami a Cass. n. 18279 del 2018 e Cass. n. 27837 del 2018.
La difesa erariale aveva sostenuto che l’adempimento spetta in via esclusiva alla segreteria della Commissione tributaria. La Corte respinge l’argomento: l’attribuzione dell’incombenza a un ufficio non incide sulla natura di presidio processuale della comunicazione, né può escludere la nullità derivante dalla sua omissione.
Nel caso concreto emerge che la Commissione regionale aveva dato atto della costituzione personale del contribuente, ai sensi dell’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992. Ciononostante, la comunicazione è stata inviata all’indirizzo del difensore di primo grado, domicilio eletto con procura riferita a quel solo grado, e non presso la residenza indicata nella comparsa di costituzione in appello. La trattazione dell’appello in pubblica udienza senza preventivo avviso alla parte integra quindi una nullità processuale che travolge la sentenza successiva.
La Corte precisa infine i limiti della retrocessione al giudice di merito. Essa resta esclusa solo nelle fattispecie, diverse da quella esaminata, in cui non siano necessari accertamenti di fatto e debba decidersi una questione di mero diritto, perché il principio costituzionale della ragionevole durata del processo impedisce decisioni che, senza utilità per la difesa o il contraddittorio, comportino l’allungamento dei tempi del giudizio (Cass. n. 22890 del 2022). Il ricorso è dunque accolto, con assorbimento degli ulteriori motivi; la sentenza è cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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