Collegio tributario diverso da quello in discussione e rimessione al primo giudice (Cass. civ. Sez. V n. 5275 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza pronunciata da un collegio della commissione tributaria in composizione diversa da quella che ha assistito alla discussione della causa, in assenza di provvedimento di sostituzione del giudice astenutosi, è affetta da nullità per vizio di costituzione del giudice ai sensi dell’art. 158 c.p.c. Tale vizio integra l’ipotesi di illegittima composizione del collegio e impone la rimessione della causa al primo giudice a norma dell’art. 59, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 546 del 1992. L’obbligo di immutabilità del giudice è espressamente recepito nel rito tributario dal richiamo dell’art. 276 c.p.c. operato dall’art. 35, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992. La disciplina dell’art. 354 c.p.c. non coincide con quella dell’art. 59 d.lgs. n. 546 del 1992, sicché non può essere richiamata per escludere la restituzione al primo grado.

Il Fatto

La società contribuente impugnava avanti la C.T.P. di Benevento due avvisi, i cui ricorsi venivano riuniti. Nel corso dell’udienza di discussione uno dei componenti del collegio dichiarava di astenersi. La causa veniva poi decisa da una formazione collegiale differente, della quale faceva parte un giudice estraneo a quella che aveva assistito alla discussione, senza alcun provvedimento formale di sostituzione.

La C.T.R. della Campania, accogliendo l’appello della società, dichiarava la nullità della sentenza di primo grado per irregolare costituzione del collegio e rimetteva la causa alla C.T.P.. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione, sostenendo che nel processo tributario non è previsto alcun procedimento di sostituzione del giudice astenuto e che nessun pregiudizio difensivo era stato arrecato alle parti.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il ricorso e conferma la statuizione di secondo grado. Il primo motivo, articolato ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell’art. 51 c.p.c. e degli artt. 6 e 59 d.lgs. n. 546 del 1992, è dichiarato infondato. La ratio decidendi non risiede, in realtà, nella sola mancanza del decreto di sostituzione del giudice astenuto, ma nella diversa composizione del collegio che ha deciso la controversia rispetto a quello che aveva assistito alla discussione.

Dalla lettura del verbale emerge che la causa è stata chiamata avanti al collegio composto dal Presidente e da due giudici, tra cui quello che si è astenuto nel corso dell’udienza, e che la presenza del giudice sostituto alla discussione non risulta in alcun modo. L’intestazione del verbale reca una correzione manoscritta del nominativo, ma non vi è soluzione di continuità tra la chiusura della discussione e la pronuncia del dispositivo. La Corte sottolinea anche che l’astensione è stata motivata con riferimento a ragioni genericamente “opportune”, senza consentire di distinguere tra dichiarazione e mera istanza di astensione.

Ricostruito il fatto, il collegio affronta la questione se la nullità rientri tra quelle che impongono la restituzione al primo giudice ai sensi dell’art. 59 d.lgs. n. 546 del 1992, in particolare della lett. d), che prevede la rimessione quando il giudice di secondo grado riconosce che il collegio non era legittimamente composto. La norma pone ipotesi tassative, che non coincidono con quelle dell’art. 354 c.p.c., la cui disciplina non può essere espressamente richiamata. La Corte richiama il principio di Sez. 6-5, ordinanza n. 23741 del 29/07/2022, secondo cui la rimessione è prevista solo per ipotesi tassative ed eccezionali.

L’art. 35, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 richiama espressamente l’art. 276 c.p.c., sicché l’obbligo di immutabilità del giudice è esplicitamente sancito dalle norme del rito tributario. La decisione deliberata da un collegio diverso, in uno o più membri, da quello che ha assistito alla discussione, in violazione dell’art. 276, primo comma, c.p.c., è causa di nullità della sentenza, riconducibile al vizio di costituzione del giudice ai sensi dell’art. 158 c.p.c. (richiamata: Sez. 1, sentenza n. 9369 del 08/06/2012; Sez. 6-3, ordinanza n. 14144 del 08/07/2020).

Il collegio precisa, però, che la disciplina dell’art. 354 c.p.c. non coincide con quella dell’art. 59 d.lgs. n. 546 del 1992. Ferma la nullità per vizio di costituzione del giudice, il vizio rientra senz’altro nella illegittima composizione del collegio, poiché è illegittimo il collegio la cui composizione risulti viziata da nullità. Ciò impone la rimessione della causa al primo giudice. Il rigetto del primo motivo assorbe gli ulteriori motivi, con condanna dell’Agenzia delle Entrate alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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