Definizione agevolata e sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente (Cass. civ. Sez. V n. 4611 del 21.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di definizione agevolata delle cartelle esattoriali relative all’avviso di accertamento oggetto del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 193 del 2016, non integra gli estremi della cessazione della materia del contendere né dell’estinzione del giudizio per definizione agevolata. Essa manifesta, in concreto, una sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso e ne determina la declaratoria di inammissibilità. L’andamento del giudizio e la condotta processuale delle parti giustificano la compensazione delle spese di legittimità. Non sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, trattandosi di causa sopravvenuta di inammissibilità.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate emetteva, nei confronti di una società, avviso di accertamento per IVA relativo all’anno 2006. L’atto muoveva dalla ritenuta non applicabilità dell’esenzione di cui all’art. 8, primo comma, lett. a), d.P.R. n. 633 del 1972 ad alcune cessioni di merci destinate a una società svizzera, in quanto le fatture erano sprovviste della vidimazione dell’ufficio doganale.

La contribuente impugnava l’atto, deducendo l’effettività dell’esportazione. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale lo rigettava. La società proponeva quindi ricorso per cassazione con un unico motivo. Nelle more, la contribuente depositava memoria chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere per l’avvenuta definizione agevolata ai sensi del d.l. n. 193 del 2016.

La Motivazione della Corte

La Corte prende atto preliminarmente della richiesta della contribuente di definizione agevolata delle cartelle esattoriali relative all’avviso di accertamento e della conseguente istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Le parti erano state invitate, con precedente ordinanza interlocutoria, a chiarire l’effettiva e piena corrispondenza tra procedura di definizione agevolata e oggetto del giudizio. Nessun ulteriore elemento è stato tuttavia fornito.

La Corte osserva allora che la ricorrente, nel richiedere la declaratoria di cessazione della materia del contendere per l’asserita definizione integrale del debito, ha in concreto manifestato una chiara carenza di interesse alla ulteriore coltivazione del ricorso. Da qui la duplice conseguenza: non può dichiararsi la cessazione della materia del contendere, né l’estinzione del giudizio per l’avvenuta definizione agevolata; il ricorso va invece dichiarato inammissibile in ragione della sopravvenuta carenza di interesse.

Quanto alle spese, l’andamento del giudizio e la condotta processuale delle parti giustificano la compensazione delle spese di legittimità.

Infine, trattandosi di causa sopravvenuta di inammissibilità, la Corte esclude la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *