Notifica cartella ex art. 140 c.p.c. e sopravvenuta incostituzionalità (Cass. civ. Sez. V n. 13347 del 19.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di difetto di giurisdizione, l’eccezione sollevata per la prima volta in sede di legittimità è inammissibile quando la parte, soccombente nel merito in primo grado, abbia appellato la sentenza del giudice tributario senza formulare alcuna eccezione sul punto, così prestando acquiescenza al capo implicito sulla giurisdizione ai sensi dell’art. 329, secondo comma, cod. proc. civ. In tema di notifica della cartella di pagamento nei casi di irreperibilità relativa, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012 si applica l’art. 140 cod. proc. civ., per il combinato disposto dell’art. 26, ultimo comma, d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del perfezionamento, che sia effettivamente ricevuta la raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione. Le sentenze di accoglimento della Corte costituzionale eliminano la norma con efficacia ex tunc, con il solo limite dei rapporti esauriti per giudicato o per consolidamento del rapporto, cosicché la ritualità dell’atto va valutata secondo la disciplina risultante dall’intervento del giudice delle leggi, anche se compiuto in precedenza.
Il Fatto
La contribuente impugnava davanti alla CTP di Campobasso una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa per la riscossione di diciotto cartelle di pagamento, deducendo di non aver mai ricevuto la notificazione e eccependo la prescrizione dei crediti tributari. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, riconoscendo il debito per sei cartelle, ritenute regolarmente notificate e non ancora prescritte.
La CTR del Molise rigettava l’appello, confermando la prova della notifica di sei cartelle e l’insussistenza della prescrizione. Avverso tale sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi; l’Agenzia delle Entrate-Riscossione resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per non aver la CTR rilevato il difetto di giurisdizione del giudice tributario in ordine alle cartelle relative a multe stradali. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato. L’eccezione è stata sollevata per la prima volta in sede di legittimità da chi, soccombente nel merito in primo grado, aveva appellato senza formulare alcuna eccezione sulla giurisdizione, prestando così acquiescenza al capo implicito della sentenza di primo grado ex art. 329, secondo comma, cod. proc. civ., come già affermato da Sez. V n. 17056 del 10.07.2013.
La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 24883 del 09.10.2008 sull’interpretazione restrittiva dell’art. 37 cod. proc. civ.: il giudicato implicito sulla giurisdizione si forma quando la causa sia stata decisa nel merito, con esclusione delle sole decisioni prive di statuizioni implicanti l’affermazione della giurisdizione. Nel caso, l’Agenzia ha inoltre dedotto che le tre cartelle relative a sanzioni del codice della strada sono state annullate in ottemperanza al d.l. 23.10.2018, n. 119, conv. in legge 17.12.2018, n. 136, per importo inferiore a mille euro, con conseguente difetto di interesse ad agire.
Con il secondo motivo la ricorrente lamentava la nullità delle notificazioni delle cartelle, effettuate ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. senza affissione dell’avviso di deposito e senza invio della raccomandata informativa. Il motivo è fondato. Non è configurabile il vizio motivazionale, non più denunciabile nella sua insufficienza o contraddittorietà, trattandosi di doppia conforme, con motivazione non al di sotto del minimo costituzionale.
In tema di notifica della cartella nei casi di irreperibilità relativa, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012 si applica l’art. 140 cod. proc. civ., per il combinato disposto dell’art. 26, ultimo comma, d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973: è necessario l’inoltro e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa, non essendone sufficiente la spedizione (Sez. VI-5 n. 9782 del 19.04.2018; Sez. V n. 27825 del 31.10.2018).
La Corte ribadisce che le pronunce di accoglimento della Corte costituzionale eliminano la norma con efficacia ex tunc, investendo anche atti compiuti in precedenza ma ancora oggetto di sindacato, salvo i rapporti esauriti per giudicato o altro evento di consolidamento (Sez. V n. 33610 del 18.12.2019; Sez. III n. 9329 del 20.04.2010; Sez. V n. 10761 del 10.05.2006). La preclusione derivante dal non aver impugnato tempestivamente le cartelle è strettamente connessa alla pronuncia di incostituzionalità della notifica; il principio tempus regit actum non è riferibile alla dichiarazione di illegittimità costituzionale.
Il terzo motivo, sulla prescrizione decennale anziché quinquennale, è assorbito. La sentenza è cassata nei limiti del secondo motivo e, decidendo nel merito, è dichiarata la cessazione della materia del contendere per le tre cartelle relative a contravvenzioni stradali, con accoglimento, per le restanti tre cartelle Irpef, della domanda originaria.
Nota della Redazione
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