Cuneo fiscale e trasporto pubblico locale: appalto esclude il beneficio (Cass. civ. Sez. V n. 4612 del 21.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio fiscale del c.d. cuneo fiscale, di cui all’art. 11, d.lgs. n. 446/1997, compete alle imprese di trasporto pubblico locale che gestiscono il servizio in forza di un contratto di appalto. L’esclusione dal beneficio opera soltanto per le imprese che svolgano l’attività in regime di concessione traslativa e con remunerazione a tariffa remuneratoria, fissata dalla pubblica amministrazione e posta a carico dell’utenza, idonea a coprire il costo fiscale IRAP e sensibile alle sue variazioni. Non rilevano corrispettivi ulteriori, di natura latamente tariffaria, fissati dalla pubblica amministrazione ma non posti a carico dell’utenza. In regime di appalto il rischio di sovra-compensazione è escluso in radice, perché il servizio è reso dietro corrispettivo concordato e la gestione risponde a logica meramente imprenditoriale. La qualificazione giuridica del rapporto, distinta dalla mera interpretazione della volontà negoziale, è sindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava alla società contribuente un avviso di accertamento per maggior IRAP, non riconoscendo le deduzioni previste dall’art. 11, d.lgs. n. 446/1997, sul presupposto che si trattasse di impresa operante in concessione e a tariffa. La contribuente impugnava l’atto; la Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso, mentre la Commissione tributaria regionale, in sede d’appello, accoglieva il gravame. L’Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione con un unico motivo; la contribuente resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il motivo deduceva la violazione dell’art. 11, d.lgs. n. 446/1997 e delle norme processuali, sostenendo che il rapporto tra la contribuente e l’ente locale andasse qualificato come concessione di pubblico servizio con remunerazione a tariffa, essendo i corrispettivi chilometrici la rappresentazione speculare dei ricavi da traffico.
La Corte richiama anzitutto il proprio orientamento (Cass. n. 32633/2019; Cass. n. 22156/2020; Cass. n. 41282/2021; Cass. n. 6332/2022; Cass. n. 12000/2023): l’agevolazione non spetta alle imprese che operano in situazione di mercato protetto, quando la gestione avviene sulla base di una concessione traslativa e il corrispettivo consista in una tariffa fissata o regolamentata dalla pubblica amministrazione e corrisposta direttamente dall’utenza. Perché l’esclusione operi, la tariffa deve però assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e scontare il costo derivante dall’imposizione IRAP. In tal senso la Commissione europea, con decisione 12 settembre 2007 C(2007) 4133, ha riconosciuto la legittimità dell’esclusione, volta a evitare la potenziale sovra-compensazione.
Ne discende che l’esclusione non può operare quando la tariffa non sia remunerativa, né quando il rapporto sia regolato da un mero appalto di servizi. In regime d’appalto il servizio è reso sulla base di un corrispettivo concordato e l’esercizio risponde a logica imprenditoriale: il rischio di sovra-compensazione non si configura. Non è quindi sufficiente un corrispettivo predeterminato in misura tale da assicurare l’equilibrio economico-finanziario, ma occorre una tariffa che tenga conto specificamente del costo fiscale IRAP e che alle sue variazioni reagisca con automatica variazione.
Nel caso concreto, la Corte rileva che il tratto caratterizzante del rapporto è la previsione di un corrispettivo omnicomprensivo in favore dell’appaltatore e a carico dell’amministrazione, alla quale resta la vendita dei titoli di viaggio. Il corrispettivo è predeterminato a fronte di una produzione complessiva di vetture-chilometro. L’art. 18 e l’art. 19, d.lgs. n. 422/1997 disciplinano l’organizzazione del trasporto pubblico locale in termini estranei alla nozione di concessione traslativa, sicché di norma il rapporto tra esercente privato e ente conferente è proprio quello dell’appalto. La diversità rispetto ad altre fattispecie qualificate come concessione è evidente.
Respinta l’eccezione di inammissibilità della contribuente, la Corte ribadisce che la qualificazione giuridica del contratto, a differenza della sua interpretazione, è sindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna dell’amministrazione soccombente alle spese. Non sussistono i presupposti per il versamento del contributo unificato, essendo le Amministrazioni dello Stato esentate mediante prenotazione a debito.
Nota della Redazione
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