Definizione agevolata e cessazione della materia del contendere (Cass. civ. Sez. V n. 18129 del 03.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito dalla legge n. 136 del 2018, produce la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio quando il contribuente abbia presentato l’istanza e versato le rate e l’Amministrazione finanziaria non abbia notificato il diniego nel termine del 31 luglio 2020, né abbia presentato istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020. In tal caso il processo pendente dinanzi alla Corte di cassazione è dichiarato estinto ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018 e dell’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992. Le spese di giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo l’art. 6, comma 13, ultimo periodo, del d.l. n. 119 del 2018.
Il Fatto
L’Amministrazione finanziaria notificava ai contribuenti, ex soci di una società estinta, tre avvisi di accertamento aventi ad oggetto l’Irpef per l’anno 2006, contestando l’omessa dichiarazione di una plusvalenza dipendente dalla cessione d’azienda intervenuta nel novembre 2006. I contribuenti impugnavano gli atti davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Parma, sostenendo l’erroneo calcolo della plusvalenza, perché nella cessione era stata conservata la proprietà superficiaria del suolo su cui insisteva il chiosco ceduto. La CTP accoglieva i ricorsi e annullava gli avvisi. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello e la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna riformava la decisione, rilevando che con la cessione d’azienda era stata trasferita anche la proprietà superficiaria, con conseguente emergenza di una plusvalenza imponibile non dichiarata, e respingeva il ricorso originario.
I contribuenti proponevano ricorso per cassazione con quattro motivi. Nelle more del giudizio dichiaravano di avere aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie e depositavano documentazione relativa all’assolvimento degli oneri.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che non ricorrono le condizioni per l’esame nel merito dei motivi, perché i ricorrenti hanno depositato istanza per la declaratoria di estinzione del processo, corredata di documentazione, avendo domandato la definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018.
Le istanze sono state ricevute dall’Amministrazione finanziaria il 27 maggio 2019. La definizione agevolata prevede il pagamento rateale e i contribuenti hanno prodotto la documentazione relativa al versamento della prima rata, intervenuto nella medesima data, e, in allegato a memoria successiva, la prova del pagamento della seconda rata.
La Corte accerta poi che entro il termine fissato dalla legge, il 31 luglio 2020, ai sensi dell’art. 6, comma 12, del d.l. n. 119 del 2018, l’Agenzia delle Entrate non ha notificato il diniego della definizione, e che entro il termine del 31 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 6, comma 13, prima parte, non è stata presentata alcuna istanza di trattazione del giudizio.
Su queste basi il processo deve essere dichiarato estinto, per effetto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, come convertito, e dell’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992. Le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo l’art. 6, comma 13, ultimo periodo, della medesima disposizione.
Il percorso argomentativo non tocca i motivi di merito sulla plusvalenza, perché il sopravvenuto effetto estintivo della definizione agevolata assorbe ogni ulteriore valutazione e chiude il giudizio con la declaratoria di estinzione.
Nota della Redazione
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