Recupero a tassazione e nuova questione in sede di rinvio: è inammissibile il motivo che amplia l’oggetto della pretesa impositiva (Cass. civ. Sez. 5 n. 10823 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per violazione dell’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., il motivo di ricorso per cassazione con cui l’Amministrazione finanziaria censura la sentenza del giudice del rinvio per non aver applicato una regola di calcolo del beneficio (quale la sommatoria del reddito estero prodotto in più anni con quello italiano) che non era stata posta a fondamento dell’atto impositivo e che non era stata dedotta nei gradi di merito. L’introduzione di una siffatta questione, per la prima volta in sede di legittimità, integra una non consentita integrazione postuma della motivazione dell’atto impositivo, in dispregio del principio del contraddittorio processuale. Il giudice del rinvio, nel valutare l’eventuale compensazione delle spese, può legittimamente discostarsi dalle statuizioni della sentenza di annullamento, fondando la propria decisione su circostanze di fatto diverse da quelle già esaminate, senza per questo violare il principio fissato dall’art. 384 c.p.c.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava una cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973, con cui recuperava a tassazione il credito d’imposta per redditi prodotti all’estero indicato dalla società contribuente nella dichiarazione relativa all’anno 2000. La pretesa si fondava su due rilievi: la carenza di ufficialità della documentazione prodotta e la mancanza di prova della definitività delle imposte pagate in Egitto.
Dopo l’esito favorevole alla contribuente in primo grado e l’accoglimento dell’appello dell’Ufficio, la società proponeva ricorso per cassazione. La Corte, con sentenza n. 12525/2015, accoglieva parzialmente il ricorso, in particolare per non aver il giudice d’appello disposto la nomina di un traduttore e per non aver valutato un verbale che attestava la definizione concordata dei redditi con l’Amministrazione egiziana, rinviando alla Commissione tributaria di secondo grado di Trento.
La Motivazione della Corte
Il giudice del rinvio rigettava l’appello dell’Ufficio, riconoscendo il “buon diritto del contribuente” al credito e compensando le spese di tutti i gradi di lite. L’Agenzia ricorreva per cassazione censurando la sentenza per non aver verificato la corretta determinazione del credito, che richiedeva la sommatoria del reddito estero (maturato dal 1994 al 1998) con quello italiano, e la contribuente proponeva ricorso incidentale avverso la compensazione delle spese.
La Corte ha preliminarmente rilevato che il motivo di ricorso principale è inammissibile, poiché introduce una questione non rientrante nella motivazione del recupero. La cartella impugnata e la comunicazione ivi richiamata si basavano esclusivamente sulla carenza di ufficialità della documentazione e sulla mancanza di definitività delle imposte, e non sulla riferibilità delle stesse a più periodi d’imposta. Tale profilo, essendo estraneo all’atto impositivo, non poteva essere sollevato per la prima volta in sede di rinvio, pena un’illegittima integrazione postuma della motivazione del recupero.
Quanto al ricorso incidentale, la Corte ne ha escluso la fondatezza. La compensazione delle spese, disposta dal giudice del rinvio, non è censurabile in quanto motivata con riferimento a circostanze diverse da quelle poste a base dell’accoglimento del ricorso originario: l’obiettiva difficoltà per l’Ufficio di esaminare una problematica complessa e l’esposizione delle proprie ragioni con completezza e rigore logico. Tali rilievi, evidenziati anche dal Procuratore Generale, non si pongono in contrasto con la sentenza di annullamento, che aveva valorizzato il solo profilo della mancata collaborazione, consentendo pertanto una diversa valutazione in sede di rinvio.
La pronuncia, dichiarando l’inammissibilità del ricorso principale e rigettando quello incidentale, ha compensato integralmente le spese, ravvisando la soccombenza reciproca. Ha, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo del contributo unificato, applicando l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, nel testo vigente, secondo la prospettiva delle Sezioni Unite n. 4315/2020.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.