Avviso bonario dovuto solo se la cartella rettifica la dichiarazione (Cass. civ. Sez. V n. 18134 del 03.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di controllo automatizzato delle dichiarazioni, la comunicazione preventiva prevista dall’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, integrata dal disposto dell’art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000, deve essere notificata al contribuente non in via generale, ma solo quando l’Amministrazione finanziaria rettifichi gli importi esposti in dichiarazione, iscrivendo a ruolo somme diverse da quelle dichiarate. Ove invece la cartella di pagamento si limiti a richiedere quanto il contribuente stesso ha indicato come dovuto e non ha versato, la pretesa nasce dal mero controllo automatizzato e l’emissione dell’atto esattivo è legittima, non essendo configurabile alcuna incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione. Ne deriva che il giudice di merito è tenuto a verificare, ruolo per ruolo, la natura della pretesa, distinguendo le ipotesi di liquidazione formale da quelle di sostanziale rettifica.
Il Fatto
La controversia origina da un controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni d’imposta 2002 e 2003, eseguito dall’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972. All’esito di tale controllo l’incaricato per la riscossione notificava alla contribuente una cartella di pagamento, contestando il mancato versamento di oneri fiscali ai fini Irpef, Iva e Irap.
La contribuente impugnava l’atto esattivo davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, deducendo tra l’altro l’omessa notificazione dell’avviso bonario. La CTP accoglieva il ricorso e annullava la cartella. La CTR della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, rigettava l’appello dell’incaricato e confermava la decisione, ritenendo che l’ufficio non si fosse limitato al controllo formale, ma avesse rettificato gli importi dichiarati. Contro tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate.
La Motivazione della Corte
Il motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 36 bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000. L’Amministrazione sostiene che la CTR abbia erroneamente ritenuto necessaria la notificazione preventiva dell’avviso bonario, trattandosi di adempimento dovuto soltanto quando emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
La Corte esamina la cartella di pagamento e rileva che essa riporta due distinte iscrizioni a ruolo. La prima richiede l’Irpef dovuta per redditi soggetti a tassazione separata, come rilevato dal modello 770; la seconda liquida Irap, Irpef e Iva a saldo, con sanzioni e accessori, evidenziati nella dichiarazione dei redditi della contribuente ma non versati.
In relazione a quest’ultimo ruolo, la Corte osserva che la cartella si limita a richiedere gli importi che la stessa contribuente aveva indicato nella propria dichiarazione come dovuti e che non aveva provveduto a versare. L’accertamento discende quindi dal mero controllo automatizzato e non risulta contestata la sussistenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Su questo punto l’emissione e la notificazione della cartella risultano legittime.
Diversa è la valutazione del primo ruolo. La pretesa tributaria origina da documentazione trasmessa dal sostituto d’imposta, atto estraneo alla dichiarazione, sia pure in legittimo possesso dell’anagrafe tributaria. Tale documentazione importa una rettifica sostanziale di quanto dichiarato. L’Amministrazione ha quindi rettificato i dati della dichiarazione, giungendo a risultati diversi da quelli esposti: proprio l’ipotesi in cui, secondo la stessa Agenzia, l’invio della comunicazione è obbligatorio, emergendo una maggiore imposta dovuta rispetto a quella risultante dalla dichiarazione.
La Corte non ravvisa dunque errore nella decisione della CTR in relazione a questo ruolo, poiché l’ufficio, rettificando gli importi a debito esposti in dichiarazione e iscrivendo a ruolo somme diverse da quelle dichiarate, è incorso nella violazione dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973. Il ricorso è pertanto accolto nei limiti di ragione, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, perché proceda a nuovo esame e regoli le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.