Definizione agevolata e cessazione della materia del contendere nel giudizio tributario (Cass. civ. Sez. V n. 4862 del 23.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il deposito, nel giudizio di cassazione, della documentazione attestante la rituale definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito in l. n. 136 del 2018, in mancanza di diniego da parte dell’Amministrazione finanziaria, determina la cessazione della materia del contendere e impone la dichiarazione di estinzione del giudizio. Le spese del processo estinto restano a carico di chi le ha anticipate, ai sensi dell’art. 6, comma 13, e non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l’estinzione. Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Il Fatto
La ricorrente aveva impugnato un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate, contestando la detenzione di attività finanziarie e di investimento presso un istituto di credito estero in violazione degli obblighi dichiarativi, aveva recuperato a tassazione redditi dell’anno 2005 ai fini dell’IRPEF e di altri tributi.
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente. La Commissione tributaria regionale aveva poi accolto l’appello principale dell’Agenzia e rigettato quello incidentale condizionato della contribuente. Avverso tale decisione la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, resistito dall’Agenzia con controricorso. In pendenza del giudizio di legittimità la ricorrente ha depositato la documentazione relativa alla definizione agevolata della controversia.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto i motivi di ricorso. Con il primo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la ricorrente deduceva violazione ed errata applicazione dell’art. 12, comma 2, d.l. n. 78 del 2009, sostenendo che la presunzione ivi prevista non avrebbe valenza retroattiva. Con il secondo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., deduceva omesso esame di un fatto decisivo, non avendo il giudice considerato che le somme individuate sul conto corrente si riferivano a movimenti in entrata anteriori all’anno oggetto di accertamento.
La Corte rileva tuttavia che, in data 19 gennaio 2024, la ricorrente ha depositato la documentazione relativa alla definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito in l. n. 136 del 2018: la domanda di definizione, la comunicazione dell’Agenzia delle entrate attestante il deposito e la prova del pagamento della prima rata.
Il quadro normativo di riferimento è richiamato integralmente. Il comma 10 dell’art. 6 disciplina la sospensione del processo in caso di apposita richiesta del contribuente e il deposito della documentazione. Il comma 12 regola le modalità e i termini del diniego della definizione. Il comma 13 prevede che, in mancanza di istanza di trattazione entro il termine ivi indicato, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente, e che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Alla luce di tali disposizioni, del deposito della documentazione attestante la rituale definizione agevolata e in mancanza di diniego, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio, essendo cessata la materia del contendere. Quanto alle spese, esse restano a carico di chi le ha anticipate ai sensi dell’art. 6, comma 13, e non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l’estinzione per cessata materia del contendere, come già affermato dalla stessa Corte (Cass. n. 21826/2020).
La Corte dà infine atto della insussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, richiamando sul punto i propri precedenti (Cass. n. 31732/2018, Cass. n. 8184/2020, Cass. n. 39284/2021, Cass. n. 1532/2024).
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.