Motivazione avviso rettifica valore con criteri comparativi art 51 dPR 131 1986 (Cass. civ. Sez. V n. 4863 del 23.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, l’obbligo di motivazione dell’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta è adempiuto mediante l’enunciazione del criterio astratto in base al quale è stato rilevato il maggior valore, con le specificazioni in concreto necessarie a consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa e a delimitare l’ambito delle ragioni deducibili dall’Ufficio nella successiva fase contenziosa. I criteri di valutazione dettati dall’art. 51, comma 3, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 sono pariordinati, nulla autorizzando a considerare il criterio residuale degli “altri elementi di valutazione” subordinato all’impossibilità di ricorrere ai criteri oggettivi. La rettifica non richiede plurimi atti di comparazione, essendo sufficiente anche un unico trasferimento conforme ai parametri di tempo e di oggetto. È utilizzabile a fini comparativi anche il prezzo di aggiudicazione in asta pubblica, riconducibile agli “altri elementi di valutazione”.
Il Fatto
Una società impugna l’avviso di rettifica e liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale emesso su una compravendita di due suoli edificabili. Il valore accertato ammonta a complessivi € 2.028.000,00, a fronte di un prezzo dichiarato di € 900.000,00, con una maggiore imposta di € 254.984,40.
La Commissione tributaria provinciale di Lucca accoglie il ricorso originario. La Commissione tributaria regionale di Firenze, in riforma, accoglie l’appello dell’Agenzia delle Entrate. La società propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi: nullità della notifica per carenza di relata, difetto di motivazione dell’atto impositivo e omesso esame di un fatto decisivo.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. Il ricorrente non ha trascritto gli atti del procedimento notificatorio, in particolare la ricevuta di spedizione e l’avviso di ricevimento. Il ricorso per cassazione deve contenere in sé gli elementi necessari a valutarne la fondatezza, senza rinvio a fonti esterne. La Corte ribadisce che, ove si denunci il vizio di una relata di notifica, è richiesta la trascrizione integrale di quest’ultima.
Nel merito, la censura è comunque infondata. La notifica degli atti impositivi eseguita a mezzo del servizio postale direttamente dall’ufficio finanziario segue le norme del servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982, che riguardano la notifica compiuta dall’ufficiale giudiziario ex art. 149 cod. proc. civ. Ne deriva che non va redatta alcuna relata e opera la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ.
Il secondo motivo è infondato. La questione riguarda l’adeguatezza motivazionale dell’avviso di rettifica. Richiamato l’art. 51 d.P.R. n. 131 del 1986, la Corte osserva che l’obbligo di motivazione è soddisfatto con l’enunciazione del criterio astratto e delle specificazioni concrete. I criteri di valutazione sono pariordinati e non richiedono plurimi atti di comparazione: può bastare un unico immobile similare compravenduto nel triennio. Il prezzo di aggiudicazione in asta pubblica è utilizzabile come altro elemento di valutazione, non essendo vincolante il limite dell’art. 44 d.P.R. n. 131 del 1986, che riguarda la sola tassazione dell’atto di aggiudicazione.
Quanto alla stima dell’Agenzia del Territorio, essa ha valore di semplice perizia di parte e il giudice deve verificarne l’idoneità a superare le contestazioni del contribuente. Nel caso concreto l’atto impositivo richiama la stima e la comparazione con un suolo contiguo e con altro più distante dal mare, ponendosi il valore accertato tra i due parametri.
Il terzo motivo è inammissibile. Il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. non comprende l’omessa valutazione di deduzioni difensive né la relazione di un perito stragiudiziale, che dà luogo a semplici indizi. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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