Psicologi carcerari ex art. 80: rapporto di lavoro autonomo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13059 del 13.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il rapporto di lavoro degli psicologi carcerari incaricati presso gli istituti di prevenzione e di pena ai sensi dell’art. 80, comma 4, della legge n. 354/1975 è un rapporto di lavoro autonomo, sia in ragione della disciplina normativa, sia dell’assetto negoziale. La disciplina pone in evidenza la scelta del legislatore di instaurare rapporti di lavoro autonomo; le modalità concrete del rapporto, quali l’organizzazione secondo il modulo dei turni, l’obbligo di attenersi alle direttive impartite dal direttore del carcere e la necessità di segnalare e giustificare le assenze, non integrano indici della subordinazione, ma sono espressione del necessario coordinamento con l’attività dell’Amministrazione e con la complessa realtà del carcere. Tale rapporto va distinto da quello di natura subordinata degli psicologi dipendenti di ruolo che esercitano funzioni sanitarie nell’ambito del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile.

Il Fatto

Una professionista, inserita per selezione pubblica nella lista degli psicologi esperti del Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 80, comma 4, della legge n. 354/1975, aveva svolto diversi incarichi presso un istituto penitenziario, sottoscrivendo varie convenzioni. Ha agito in giudizio per ottenere l’accertamento della natura subordinata del rapporto, l’inserimento nei ruoli organici con inquadramento in area C, posizione economica C2, la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle differenze retributive, dei contributi e del danno da mancata regolarizzazione contributiva, oltre alla ricostruzione di carriera; in via subordinata ha chiesto il pagamento a titolo di ingiustificato arricchimento.

Il Tribunale ha respinto la domanda, escludendo l’eterodirezione e qualificando il rapporto come autonomo. La Corte d’appello ha rigettato il gravame, valorizzando la concordata determinazione di giorni e ore di presenza, la possibilità di revoca dell’incarico, l’assenza di mezzi e organizzazione propri. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione; il Ministero ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato per l’omesso accertamento della prescrizione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla distinzione tra due categorie di psicologi penitenziari: i dipendenti di ruolo, che esercitano funzioni sanitarie nell’ambito del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile, e gli esperti ex art. 80 della legge n. 354/1975, ai quali l’Amministrazione può ricorrere per le attività di osservazione e trattamento corrispondendo onorari proporzionati alle singole prestazioni. La ricorrente appartiene alla seconda tipologia.

Il Collegio ricostruisce la cornice legislativa: l’assegnazione degli incarichi è affidata ai Provveditorati regionali mediante procedure di selezione quadriennali; l’art. 132 d.P.R. n. 230/2000 disciplina la nomina degli esperti; la collaborazione è formalizzata con un accordo individuale di durata annuale, rinnovabile. Da tali disposizioni emerge che gli esperti non rientrano tra il personale stabilmente inserito nei ruoli organici, trattandosi di liberi professionisti chiamati in convenzione in ragione della loro qualificazione e specializzazione.

La Corte richiama l’analogia con il servizio di guardia infermieristica di cui all’art. 53 della legge n. 740/1970. La Corte cost. n. 76/2015 ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale di tale disciplina, osservando che i principali elementi astrattamente rilevanti come indici di subordinazione — turni, direttive del direttore del carcere, comunicazione delle assenze, retribuzione a cadenze prestabilite, svolgimento della prestazione nei locali e con gli strumenti dell’Amministrazione — non possono, in un’attività svolta all’interno di un carcere, qualificare il rapporto come subordinato, spiegandosi con le imperative ragioni di sicurezza e di cautela del contesto.

Il principio è confermato da Cass. Sez. Un. n. 2286/1990, n. 12618/1998 e n. 7901/2003, nonché da Cass. n. 10189/2017, che hanno qualificato come autonomo il rapporto dei medici incaricati presso gli istituti di pena. Il Collegio ritiene corretta la decisione territoriale, che ha escluso l’assoggettamento ad orario fisso e predeterminato e ha valorizzato la concordata determinazione di giorni e ore, l’assenza di mezzi e organizzazione e il rischio economico da revoca dell’incarico.

Superando il proprio precedente Cass. n. 12850/2023, la Corte afferma che non può richiamarsi a sostegno della subordinazione il fatto di rendere le prestazioni in giorni e orari stabiliti dalla Direzione, con assegnazione di servizi e reparti, né l’esistenza di meccanismi di verifica delle presenze o la necessità di giustificare assenze e ferie. Si tratta di modalità operative rese indispensabili dall’accertamento della prestazione, connessa al compenso commisurato alle ore effettive, e dall’esigenza di coordinare l’attività professionale con il più complesso sistema in cui si innesta. Il ricorso principale è rigettato; il ricorso incidentale condizionato resta assorbito; le spese sono compensate per l’esistenza di precedenti di segno contrario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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