Giudicato esterno esteso tra TARSU e TARI per continuità regolativa (Cass. civ. Sez. V n. 25737 del 21.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di giudicato esterno e imposte periodiche, l’efficacia vincolante dell’accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato si estende a un diverso giudizio tra le stesse parti quando i due processi riguardino lo stesso rapporto giuridico e condividano un punto fondamentale comune. Tra TARSU e TARI sussiste una sostanziale continuità regolativa sulle questioni dirimenti, sicché il giudicato formatosi su una delle due imposte è idoneo a esplicare effetto preclusivo anche in ordine all’altra. L’estensione è esclusa solo se la parte deduca e specifichi concreti elementi di diversità o discontinuità fattuale o normativa.

Il Fatto

Un Comune ha notificato a una società un avviso di accertamento in rettifica per la TARSU degli anni 2012 e 2013, per un importo complessivo di € 150.003,00, comprensivo di imposta, sanzioni, interessi e altri oneri. L’atto era stato emesso in parziale accoglimento di un’istanza di autotutela della contribuente.

La società ha impugnato l’avviso dinanzi alla CTP di Roma, che ha accolto parzialmente il ricorso. Il Comune ha proposto appello e la CTR del Lazio lo ha accolto, ritenendo l’atto autonomamente impugnabile e valorizzando il giudicato esterno formatosi tra le stesse parti per l’anno 2014 in materia di TARI. La società ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Sostiene che la CTR avrebbe esteso indebitamente il giudicato esterno, formatosi su un tributo diverso (TARI) e per annualità differenti, alla controversia sulla TARSU 2012-2013.

La Corte rigetta il motivo. Richiama la propria giurisprudenza in tema di rapporto tra TARSU e TARI, secondo cui le pertinenti disposizioni rendono esplicita, sulle questioni dirimenti, una sostanziale continuità regolativa nella disciplina dei due tributi (Cass. n. 21490/2022, Cass. n. 12979/2019, n. 1963/2018; n. 22130/2017).

Il Collegio rileva che la ricorrente non ha dedotto né specificato gli eventuali elementi di diversità o discontinuità, fattuali o normativi, ravvisabili nella fattispecie concreta. Tale omissione consente di ritenere applicabile il principio già affermato dalla CTR: quando due giudizi tra le stesse parti si riferiscono allo stesso rapporto giuridico, l’accertamento compiuto in uno di essi con sentenza passata in giudicato, su situazioni giuridiche o soluzioni di fatto o di diritto relative a un punto fondamentale comune, preclude l’esame dello stesso punto nell’altro giudizio.

In materia tributaria, l’effetto vincolante del giudicato esterno, rispetto alle imposte periodiche, va riconosciuto quando vengono in esame fatti che per legge hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo comprendente più periodi di imposta, oppure quando l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata (Cass. n. 21395 del 2017).

Il ricorso è quindi rigettato. La Corte condanna la ricorrente alle spese di legittimità, liquidate in € 6.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie del 15 per cento ed esborsi di € 200,00. Dà inoltre atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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