Sospensione discrezionale del processo e obbligo di motivare la controvertibilità del pregiudicato (Cass. civ. Sez. III n. 3377 del 06.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo, previsto dall’art. 337, comma 2, cod. proc. civ., è indispensabile una espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l’autorità nel processo sospeso, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e le critiche che ne sono state fatte. La sospensione è pertanto ammessa solo ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l’autorità della prima sentenza, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici. In difetto di tale valutazione, il provvedimento di sospensione è illegittimo e il regolamento di competenza va accolto.
Il Fatto
Il ricorrente aveva adito la Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Salerno per sentir accertare la propria qualifica di coltivatore diretto al momento della stipula, risalente al luglio 2009, di un contratto verbale di affitto di un fondo, oltre alla quantificazione del credito per le attività di bonifica eseguite. I resistenti, eredi del proprietario, chiedevano la sospensione del giudizio in attesa della definizione di un diverso procedimento pendente innanzi alla Corte di Appello di Salerno, nel quale una società rivendicava la proprietà di taluni terreni del medesimo fondo, qualificando i convenuti come occupanti senza titolo.
Il Tribunale, ravvisata un’ipotesi di connessione e ritenuto pregiudiziale il giudizio pendente in appello, disponeva la sospensione. Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto regolamento necessario di competenza, sulla base di un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 40, 112, 115, 116 e 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., nonché degli artt. 177 e 337 cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 2909 cod. civ., lamentando il difetto di coerenza motivazionale interna, la mancanza del nesso di pregiudizialità logica tra giudizi relativi a parti diverse, la tardività dell’eccezione di connessione e l’omessa valutazione della controvertibilità della decisione pendente in appello.
La Corte ha ritenuto fondata la censura di violazione dell’art. 337, comma 2, cod. proc. civ., richiamando il principio secondo cui, ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale, è indispensabile un’espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l’autorità nel processo sospeso. Il giudice deve cioè compiere un confronto tra la decisione stessa e le critiche che le sono state rivolte, motivando esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscerne l’autorità.
Sul punto la Corte ha richiamato i precedenti Sez. 6-3, ord. 12 novembre 2014, n. 24046, Sez. 6-3, ord. 30 luglio 2015, n. 16142, Sez. 6-3, ord. 29 maggio 2019, n. 14738 e Sez. 6-3, ord. 8 luglio 2020, n. 14146, evidenziando come tale valutazione, nel caso di specie, fosse del tutto carente.
Il regolamento è stato pertanto accolto, con conseguente disposizione della prosecuzione del giudizio pendente innanzi alla Sezione Specializzata Agraria, da riassumersi nel termine di tre mesi dalla comunicazione dell’ordinanza. Le spese di legittimità, seguendo la soccombenza, sono state poste a carico dei resistenti, che avevano formulato l’istanza di sospensione nel giudizio di merito, liquidandosi secondo il principio per cui, in caso di regolamento di competenza, il valore della causa è indeterminabile quando la questione abbia rilievo meramente processuale, secondo Sez. 6-3, ord. 14 gennaio 2020, n. 504.
Nota della Redazione
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