Definizione agevolata e estinzione del giudizio di cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 19250 del 12.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018, convertito dalla legge n. 136/2018, determina l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Il contribuente che abbia depositato la documentazione attestante l’adesione alla procedura non può vedersi opporre una generica richiesta di rinvio dell’ufficio, non essendo configurabile alcuna esigenza istruttoria. L’estinzione opera una volta decorso il termine del 31 dicembre 2020, non risultando intervenuto un provvedimento di diniego impugnato ai sensi del comma 13 della medesima disposizione. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate.

Il Fatto

Un istituto di credito cooperativo riceveva un avviso di accertamento con cui l’ufficio disconosceva l’esenzione dalle imposte dirette prevista dall’art. 12 della legge n. 904/1977, rettificando la dichiarazione per l’annualità 1988. La vicenda si articolava attraverso una lunga sequenza di gradi: l’accoglimento parziale in primo grado, la riforma in appello, il successivo annullamento in sede di merito e, infine, la cassazione con rinvio.

Nella fase di rinvio la C.t.r. accoglieva l’appello dell’ufficio, negando la spettanza dell’agevolazione. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 384 cod. proc. civ., per non essersi il giudice di rinvio uniformato al principio di diritto enunciato dalla Corte.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva come questione preliminare il deposito, in data 20 marzo 2024, della documentazione attestante l’adesione del contribuente alla definizione agevolata prevista dall’art. 6, comma 2-ter, del d.l. n. 119/2018. Dalla domanda emerge la riferibilità all’avviso di accertamento, essendo correttamente indicato il numero di ruolo del ricorso per cassazione, e risulta che nulla era dovuto, poiché le somme versate in pendenza di giudizio eccedevano quelle necessarie alla definizione.

Su tale presupposto la Corte disattende la richiesta di rinvio avanzata dall’Avvocatura generale dello Stato. La produzione documentale, tempestiva ed esaustiva, esaurisce ogni verifica sullo stato dei pagamenti e sulla fondatezza della cessazione della materia del contendere: non residua alcuna esigenza istruttoria che giustifichi un differimento della decisione.

Accertato il perfezionamento della procedura ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018, e rilevato che non risulta intervenuto alcun diniego di definizione poi impugnato ai sensi del comma 13, il giudizio deve essere dichiarato estinto per il decorso del termine del 31 dicembre 2020. La declaratoria di estinzione assorbe ogni esame del motivo di ricorso, che resta così non scrutinato nel merito.

Quanto alle spese, la Corte le pone a carico di chi le ha anticipate, secondo il criterio proprio della definizione agevolata. La decisione viene assunta nella pubblica udienza del 7 giugno 2024.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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