Nota scritta non depositata per l’udienza cartolare equivale a mancata comparizione (Cass. civ. Sez. II n. 19249 del 12.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
A norma dell’art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, conv. con mod. dalla legge n. 77 del 2020, il deposito telematico delle note scritte sostituisce l’udienza ed è strutturato su una equivalenza tra le due modalità. Ne consegue che il mancato deposito delle note entro la data fissata per l’udienza cartolare è equiparato alla mancata comparizione delle parti e integra, ove riguardi tutti i contendenti, una implicita rinuncia alla prosecuzione del processo. Il giudice provvede pertanto ai sensi del primo comma dell’art. 181 c.p.c. Il deposito di note riferito a una precedente udienza a trattazione scritta non può sostituire quello dovuto per l’udienza successiva, costituendo quest’ultimo un momento essenziale della stessa udienza cartolare.
Il Fatto
Il ricorrente aveva promosso appello avverso la sentenza del Giudice di Pace che aveva rigettato la sua opposizione a un’ingiunzione di pagamento. Nel giudizio di appello il Tribunale, con decreto di anticipazione, aveva fissato al 06.10.2020 l’udienza di precisazione delle conclusioni, disponendo la trattazione scritta mediante scambio e deposito telematico di note. L’appellante aveva depositato le note il 30.09.2020; la parte intimata il 02.10.2020, chiedendo di essere autorizzata al deposito tardivo.
All’udienza del 06.10.2020 il giudice aveva preso atto del deposito tardivo e rinviato al 17.11.2020, sempre in forma cartolare, assegnando nuovi termini. A quella udienza, non risultando depositare note scritte, il giudice aveva rinviato ex art. 309 c.p.c. al 03.02.2021, quando, constatata l’assenza delle parti, aveva cancellato la causa dal ruolo e dichiarato l’estinzione del processo. Il ricorrente ha impugnato tale provvedimento con ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto affrontato una questione di ammissibilità. Pur rivestendo la forma dell’ordinanza, il provvedimento di estinzione adottato dal Tribunale monocratico in sede di appello ha il contenuto sostanziale di sentenza. Non essendo soggetto a reclamo, esso è impugnabile con ricorso per cassazione, secondo il principio già affermato dalla Sez. 6-3, Ordinanza n. 7614 del 23.03.2017. Il ricorso è stato quindi dichiarato ammissibile.
Nel merito, l’unico motivo denunciava la violazione degli artt. 181, 207, 309 e 132, comma 4, c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020. Il ricorrente sosteneva che il rinvio dal 06.10.2020 al 17.11.2020 non avesse annullato il precedente deposito delle note, sicché il giudice avrebbe dovuto trattenere la causa in decisione.
La Corte ha richiamato il proprio orientamento (Sez. 2, Ordinanza n. 32827 del 27.11.2023), secondo cui la norma è costruita su una equivalenza tra il deposito telematico delle note e l’udienza da esso sostituita. Il mancato deposito è quindi equiparato alla mancata comparizione. Il deposito delle note, al pari della presenza in udienza, costituisce atto di impulso di parte: la sua omissione da parte di tutti i contendenti vale come implicita rinuncia alla prosecuzione del processo.
Applicando tale principio, la Corte ha osservato che il deposito di note per l’udienza del 17.11.2020 costituiva un momento essenziale della stessa udienza cartolare. La sua omissione non poteva essere sostituita dal deposito effettuato per la precedente udienza del 06.10.2020. Il giudice, provvedendo ex art. 309 c.p.c. dopo aver constatato l’assenza di depositi per quella stessa udienza, si è attenuto alla ultima parte del quarto comma dell’art. 221.
Quanto all’udienza di rinvio del 03.02.2021, essa doveva svolgersi in presenza e non in forma cartolare, non avendo il giudice disposto diversamente: da qui l’irrilevanza del deposito di note effettuato prima di tale udienza. Il ricorso è stato pertanto respinto. La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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