Giudicato tributario e fatti estintivi sopravvenuti nel giudizio di ottemperanza (Cass. civ. Sez. V n. 4134 del 14.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza alle decisioni delle commissioni tributarie il giudice può enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dal giudicato, ma non può attribuire un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello riconosciuto dalla sentenza da eseguire, né negare il diritto che quella sentenza ha accertato. Il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, comprese le questioni proponibili in via di azione o eccezione che costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari della pronuncia, e incide sull’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi ancorché non dedotti, senza estendersi ai fatti ad esso successivi. Ne consegue che il giudice dell’ottemperanza non può dare rilievo a un atto solutorio compiuto nel corso del giudizio di merito, prima della formazione del titolo, perché in tal modo disconosce il diritto riconosciuto dal giudicato. La regola è confermata dal principio, proprio dell’esecuzione civile, secondo cui in sede di opposizione esecutiva possono farsi valere esclusivamente i fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.

Il Fatto

Una società, poi incorporata dalla banca ricorrente, impugnava il silenzio diniego dell’Amministrazione finanziaria sull’istanza di liquidazione di interessi su un credito IVA risalente al 1985. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso; la Commissione Tributaria Regionale del Lazio riformava la decisione; la Commissione Tributaria Centrale, con pronuncia passata in giudicato, accertava definitivamente il diritto della contribuente alla liquidazione di una somma per interessi maturati tra il 1986 e il 1988.

Dopo un atto di messa in mora, la banca agiva per l’ottemperanza davanti alla CTR del Lazio. L’Agenzia delle entrate eccepiva che la somma era già stata pagata nel corso del precedente giudizio, mediante emissione di titoli di stato assegnati in godimento dal 1993, e che la vetustà della vicenda non le aveva consentito di accorgersi tempestivamente del pagamento. La CTR respingeva la domanda, ritenendo il credito già soddisfatto e il nuovo pagamento fonte di ingiustificato arricchimento. La società ricorreva per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il profilo dell’ammissibilità del ricorso. L’art. 70 d.lgs. n. 546/1992, che ammette il ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata in esito al giudizio di ottemperanza per violazione delle norme del procedimento, va interpretato nel senso che è possibile denunciare non soltanto la violazione delle norme disciplinanti quel giudizio, ma anche ogni altro error in procedendo del giudice dell’ottemperanza, in particolare il mancato o difettoso esercizio del potere-dovere di interpretare il giudicato e l’omesso esame di una pretesa che avrebbe dovuto trovare ingresso in quella sede, come chiarito da Cass. n. 23487 del 2018 e Cass. n. 14642 del 2019. Sotto tale profilo tutti i motivi sono ammissibili, perché il ricorrente lamenta proprio il difettoso esercizio di quel potere-dovere.

Nel merito i primi due motivi, esaminati congiuntamente perché connessi, sono fondati. Il potere del giudice sul comando definitivo inevaso va esercitato entro i confini invalicabili posti dall’oggetto della controversia definita con il giudicato, secondo il c.d. carattere chiuso del giudizio di ottemperanza: il giudice può precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla decisione passata in giudicato, chiarendone il reale significato e rendendolo effettivo, ma non può attribuire un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello riconosciuto con la sentenza da eseguire, né negare il diritto riconosciuto dal dictum azionato.

La Corte richiama quindi i principi in materia di giudicato: esso copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni proponibili in via di azione o eccezione che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari della pronuncia. Il giudicato incide, sul piano sostanziale, non solo sull’esistenza del diritto azionato, ma anche sull’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi ancorché non dedotti, senza estendersi ai fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del petitum e della causa petendi.

Su queste basi la CTR non ha fatto buon governo dei principi, perché ha dato rilievo a un atto solutorio compiuto nel corso del giudizio, prima della pronuncia che ha definitivamente accertato il diritto della ricorrente, negando così il diritto riconosciuto dal giudicato. La Corte richiama anche il principio dell’esecuzione civile, secondo cui in sede di opposizione esecutiva possono farsi valere esclusivamente i fatti estintivi sopravvenuti alla formazione giudiziale del titolo esecutivo, come tali non già deducibili nel giudizio di merito di formazione dello stesso.

Il primo e il secondo motivo sono pertanto accolti, il terzo assorbito, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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