Motivazione per relationem acritica e vizio di motivazione apparente in appello (Cass. civ. Sez. V n. 18349 del 04.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
È affetta da motivazione apparente, e dunque dal vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la sentenza d’appello che, premessa con formule stereotipate la sufficienza motivazionale della pronuncia di primo grado, si limiti a dichiararne la “condivisione” riproducendone testualmente le conclusioni, senza alcun confronto critico con le doglianze dell’appellante. Il richiamo per relationem è legittimo soltanto se accompagnato da un comprensibile riferimento ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati e alle ragioni del gravame, sì da rendere effettiva la valutazione, propria del giudice d’appello, dell’infondatezza dei motivi. La sentenza che non esibisce una motivazione contenutisticamente idonea a soddisfare il minimo costituzionale va cassata con rinvio.

Il Fatto

Una società attiva nel settore dei metalli da investimento riceveva un avviso di accertamento IVA per l’anno 2015, all’esito di una verifica fiscale. L’Ufficio contestava l’utilizzo indebito della detrazione sulle cessioni di oro da investimento, sul presupposto che la contribuente, avendo esternalizzato la lavorazione a terzisti, non possedesse la qualifica di produttore di oro da investimento e dovesse applicare il regime della detrazione pro rata. La società impugnava l’atto rivendicando la qualifica di produttore e, in subordine, l’inapplicabilità delle sanzioni.

La CTP di Milano rigettava il ricorso; la CTR della Lombardia respingeva l’appello con una motivazione che richiamava per relationem le conclusioni dei primi giudici. La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione con tre motivi, incentrati sulla motivazione apparente della sentenza d’appello, sulla violazione dell’art. 19 d.P.R. n. 633/1972 e sull’omessa pronuncia in tema di sanzioni.

La Motivazione della Corte

La Corte richiama innanzitutto il consolidato orientamento secondo cui la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., operata dal d.l. n. 83/2012, va letta come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. È denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, perché attinente all’esistenza stessa della motivazione. Il vizio si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa e incomprensibile.

Sul fronte della motivazione per relationem della sentenza d’appello, la Corte ribadisce il principio per cui questa non può dirsi legittimamente resa in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall’appellante e alle ragioni del gravame. Diversamente, il rinvio si risolve in una acritica adesione a un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una valutazione propria del giudice dell’impugnazione.

Nel caso concreto ricorre il denunciato vizio di mera apparenza. La CTR non riassume con un minimo di precisione le specifiche devoluzioni della contribuente, limitandosi a sostenerne la coincidenza con le censure di primo grado. Inoltre, la posizione dell’appellante non era affatto reiterativa, perché aggrediva anche in fatto la ricostruzione del primo giudice. La CTR esaurisce la motivazione, dopo formule stereotipate sulla sufficienza della sentenza impugnata, nella pura dichiarazione di “condivisione” delle conclusioni riprodotte testualmente, senza confronto critico con le doglianze.

La sentenza impugnata, pur dotata di una motivazione grafica, non esibisce dunque alcuna motivazione idonea a soddisfare lo standard del minimo costituzionale. Ne consegue l’accoglimento del primo motivo, con assorbimento degli altri due, e la cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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