Definizione agevolata: estinzione del giudizio di cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 4086 del 14.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata della lite tributaria disciplinata dalla legge n. 197/2022 produce l’estinzione del giudizio di legittimità quando il contribuente aderisca alla definizione e ne dia prova documentale. Il giudice dichiara l’estinzione per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, senza esame dei motivi di ricorso. La pronuncia di estinzione non comporta condanna alle spese, che restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Il Fatto
Il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento per IVA relativa al periodo di imposta 2008, con la quale erano state recuperate sanzioni per ritardati versamenti IVA e addizionali IRPEF. A sostegno delle proprie ragioni aveva dedotto che l’IVA annuale era stata versata in cinque rate mensili e che le addizionali IRPEF erano state versate avvalendosi del ravvedimento operoso.
La Commissione tributaria provinciale di Catania ha rigettato il ricorso. La CTR della Sicilia, Sezione staccata di Catania, ha confermato la decisione, ritenendo che i versamenti IVA fossero stati effettuati senza avvalersi del ravvedimento operoso. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. L’Ufficio intimato non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Nelle more del giudizio di legittimità il ricorrente ha depositato memoria con cui ha dato atto di aver aderito, in data 8 aprile 2023, alla definizione agevolata prevista dalla legge n. 197/2022, allegando l’atto di comunicazione delle somme dovute, pari a € 5,88, e chiedendo che fosse dichiarata l’estinzione del giudizio.
La Corte prende atto dell’intervenuta definizione e ne trae la conseguenza processuale. L’adesione alla definizione agevolata determina il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso, con la conseguente estinzione del giudizio di cassazione.
La pronuncia non esamina nel merito i tre motivi proposti dal contribuente. La definizione agevolata opera infatti sul piano della sopravvenuta carenza di interesse, assorbendo ogni questione relativa alla correttezza dei versamenti e all’applicabilità del ravvedimento operoso.
Quanto alle spese, la Corte statuisce che le stesse restano a carico delle parti che le hanno anticipate. La definizione della lite in via agevolata non giustifica infatti una condanna dell’una o dell’altra parte al relativo rimborso.
Il giudizio è pertanto dichiarato estinto. La decisione è stata assunta in camera di consiglio, senza necessità di trattazione pubblica, e il dispositivo è stato depositato unitamente alla motivazione.
Nota della Redazione
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