Natura retributiva dell’aggio esclude profili sanzionatori e proporzionalità unionale (Cass. civ. Sez. V n. 3960 del 13.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’aggio di riscossione ha natura retributiva e non tributaria e non sanzionatoria: esso remunera il servizio riscossivo nel suo complesso e non le singole attività compiute dall’agente in ciascun procedimento, sicché non è configurabile una funzione afflittiva né un obbligo di corrispondenza sinallagmatica con l’attività espletata. Ne deriva l’esclusione di ogni questione di incompatibilità con il principio di proporzionalità di fonte unionale e il rigetto della richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, non sussistendo dubbio interpretativo in presenza di giurisprudenza consolidata. La mancanza di data in calce alla procura a margine dell’atto di appello non ne determina l’invalidità, dovendosi presumere la coincidenza tra la data di conferimento e quella del deposito dell’atto cui la procura accede.
Il Fatto
La società contribuente riceveva dall’agente della riscossione un’intimazione di pagamento per la somma di euro 77.187,41, a titolo di differenza tra l’aggio versato in misura ridotta (4,65 per cento) e quello preteso in misura piena (9 per cento), per aver pagato la cartella oltre i termini di impugnazione.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della società. La Commissione tributaria regionale della Lombardia riformava la decisione, accogliendo l’appello dell’agente della riscossione e rigettando l’eccezione di inammissibilità dell’appello per la procura priva di data. La società proponeva quindi ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, per art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., lamentava l’omesso esame dell’eccezione di inammissibilità dell’appello per mancata impugnazione di una delle due rationes decidendi di primo grado. La Corte lo ritiene infondato: l’appello dell’agente, nel richiamare l’obbligatorietà normativa della decorrenza e della misura dell’aggio, negava ogni discrezionalità non solo nel quantum ma anche nell’an, contestando così implicitamente ogni violazione del principio di buona fede, risultando incompatibile con l’acquiescenza alle considerazioni della CTP.
Il secondo motivo deduceva la nullità dell’appello per l’assenza di data in calce alla procura, con conseguente difetto di rappresentanza. Il motivo è non fondato: la mancanza di data fa presumere il rilascio nella data indicata nell’atto che la contiene e la posizione topografica della procura a margine dell’atto è idonea a dar luogo alla presunzione di riferibilità al giudizio cui l’atto accede, essendo irrilevante la mancanza della data. La Corte richiama Cass. n. 28339 del 2011 e Cass. n. 12080 del 2003.
Il terzo motivo, per violazione dell’art. 10 della l. n. 212 del 2000, prospettava un legittimo affidamento creato dall’agente in ordine alla misura ridotta dell’aggio. Il motivo è inammissibile: la ricorrente non si confronta con la ratio decidendi della CTR, fondata sulla natura vincolata dell’attività dell’agente e sulla rigida predeterminazione normativa dei tempi e della misura dell’aggio, circostanze che impediscono alla asserita promessa di assumere rango di fatto idoneo a generare affidamento. La Corte ribadisce che l’aggio va inteso come finalizzato a coprire i costi complessivi del servizio (Cass. n. 27650 del 2020), ha natura retributiva e non tributaria (Cass. n. 3416 del 2020) e costituisce il compenso per l’attività esattoriale (Cass. n. 8714 del 2020).
Il quarto motivo prospettava l’illegittimità dell’art. 17 del d.lgs. n. 112 del 1999 per contrasto con l’art. 97 Cost. e con il principio di proporzionalità unionale, per la natura sanzionatoria dell’aggio. Il motivo è infondato. La natura retributiva dei compensi di riscossione esclude profili sanzionatori o afflittivi (Cass. n. 1311 del 2018; Cass. n. 3524 del 2018; Cass. n. 10846 del 2023; Cass. n. 14824 del 2023). Corte cost. n. 120 del 2021 ha ritenuto inammissibili analoghe questioni, rientrando le esigenze prospettate nella discrezionalità del legislatore. Non sussiste pertanto il dubbio interpretativo che giustifichi il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 14043 del 2016 e n. 16157 del 2018. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite e agli accessori.
Nota della Redazione
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