Incompatibilità con il principio di neutralità fiscale dell’agevolazione IVA per le aree colpite dal sisma del 2002 (Cass. civ. Sez. 5 n. 195 del 03.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata dei versamenti sospesi prevista dall’art. 1, comma 1011, legge n. 296/2006, in favore delle imprese aventi sede nei comuni della provincia di Catania colpiti dagli eventi sismici e vulcanici del 2002, non è applicabile all’IVA. Tale misura agevolativa, comportando la riduzione dell’imposta dovuta e la conseguente possibilità per il soggetto passivo di conservare somme versate dal consumatore finale, si pone in contrasto con il principio di neutralità fiscale proprio del sistema comune dell’IVA. Ne consegue la legittimità del diniego opposto dall’Amministrazione finanziaria alla richiesta di definizione in forma agevolata per il tributo IVA, dovendosi disapplicare la norma agevolativa interna.
Il Fatto
La società contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Catania il provvedimento con cui l’Agenzia delle entrate aveva negato la definizione dei versamenti sospesi a seguito degli eventi sismici e vulcanici dell’ottobre 2002 nel territorio della provincia di Catania, ai sensi dell’art. 1, comma 1011, legge n. 296/2006. Il diniego era motivato dalla mancata corresponsione, entro il termine del 2 luglio 2007, dell’ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti, diminuito del 50 per cento.
Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso e la Commissione tributaria regionale della Sicilia rigettava l’appello dell’Agenzia, ritenendo assorbente la circostanza che il termine per il versamento fosse stato prorogato dall’art. 36-bis, comma 2, lett. a), d.l. n. 248/2007 al 30 giugno 2008. Avverso tale pronuncia, l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il primo motivo di ricorso, con cui l’Agenzia deduceva la violazione dell’art. 1, comma 665, legge n. 190/2014, che ha sospeso i rimborsi per i soggetti operanti nelle aree colpite, nonché la mancata considerazione della Decisione della Commissione europea C/2015/5549 del 14 agosto 2015. Tale decisione ha dichiarato incompatibili con il mercato interno, per violazione dell’art. 108, paragrafo 3, TFUE, le misure di aiuto di Stato che riducono tributi e contributi dovuti dalle imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990, ivi incluse quelle di cui all’art. 1, comma 1011, legge n. 296/2006, con espresso divieto di concedere aiuti alle imprese interessate.
La Corte ha ritenuto il motivo fondato. Ha precisato che la decisione della Commissione riguarda anche la misura in oggetto, riferita alle imprese della provincia di Catania colpite dal sisma e dall’eruzione dell’Etna del 2002. Ha tuttavia rilevato che, nel caso di specie, vertendosi in materia di IVA per l’anno 2004, non rileva l’eventuale applicabilità dei regolamenti de minimis, trovando invece applicazione i principi sanciti dalla Corte di giustizia nella sentenza del 15 luglio 2015, causa C-82/14, Agenzia delle Entrate c/ Nuova Invincibile srl.
Richiamando tale pronuncia, la Corte ha evidenziato che una misura che riduce l’IVA normalmente dovuta non alleggerisce il carico fiscale del soggetto passivo, ma gli consente di conservare o incamerare somme pagate dal consumatore finale e dovute all’Erario. Ciò determina una disparità di trattamento contraria al principio di neutralità fiscale, che impone di sgravare interamente il soggetto passivo dall’onere dell’IVA e di garantire la riscossione integrale dell’imposta nel territorio nazionale.
Le medesime conclusioni, già affermate dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo all’art. 9, comma 17, legge n. 289/2002 (tra cui Cass. n. 18205 del 2016 e successive conformi), sono state estese al beneficio di cui all’art. 1, comma 1011, legge n. 296/2006. La contrarietà della disposizione al diritto unionale fa venire meno la base normativa della richiesta di definizione agevolata, risultando legittimo il diniego dell’Amministrazione finanziaria. Il secondo motivo di ricorso è stato assorbito e la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio, con rigetto dell’originario ricorso della società e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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