Compensi professionali: minimi inderogabili e liquidazione per fasi (Cass. civ. Sez. V n. 21409 del 25.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice che liquida i compensi professionali in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile. La liquidazione deve inoltre essere effettuata per ciascuna fase del giudizio, così da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati e del rispetto delle relative tabelle. La violazione di tali regole integra il vizio di violazione e falsa applicazione di legge deducibile ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., con conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio.

Il Fatto

La vicenda origina da un giudizio di ottemperanza instaurato davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio per l’esecuzione di una precedente sentenza di primo grado, limitatamente al pagamento delle spese di lite. Il giudice dell’ottemperanza dichiarava cessata la materia del contendere per intervenuto adempimento da parte della Camera di Commercio e liquidava le spese del giudizio in euro 200,00, oltre accessori, in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Il ricorrente impugna tale decisione in Cassazione, deducendo un unico motivo. La Camera di Commercio rimane intimata.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 d.m. 5 aprile 2014 n. 55 e delle tabelle allegate, nonché dell’art. 15 d.lgs. 546 del 1990. Il giudice di appello avrebbe liquidato in forma omnicomprensiva, violando i minimi tariffari e omettendo la distinzione per fasi, così impedendo ogni verifica di correttezza della liquidazione.

La Corte ritiene il motivo fondato. Richiama il principio secondo cui, in tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice non può scendere al di sotto dei valori minimi dei parametri, in quanto aventi carattere inderogabile (Cass. Sez. 2, 13/04/2023, n. 9815).

Ricorda altresì che la liquidazione dei compensi in applicazione del d.m. n. 55 del 2014 deve essere effettuata per ciascuna fase del giudizio, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati e del rispetto delle relative tabelle (Cass. Sez. 6, 23/07/2018, n. 19482; Cass. Sez. 6, 31/03/2016, n. 6306).

Nel caso concreto il giudice dell’ottemperanza ha liquidato, senza distinguere per fasi, la somma complessiva di euro 200,00, che — avuto riguardo al valore della controversia, pari a euro 218,86 — risulta inferiore ai minimi inderogabili di cui al d.m. 8 marzo 2018 n. 37, applicabile nel caso di specie, pari a euro 290,00: fase di studio euro 85,00; fase introduttiva euro 50,00; fase di trattazione euro 70,00; fase di decisione euro 85,00.

L’accoglimento del motivo comporta la cassazione dell’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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